Vecchio ordinamento: con quale titolo firmare

Vecchio ordinamento: con quale titolo firmare

Vecchio ordinamento: con quale titolo firmare

Buongiorno, la seguo su Facebook e mi da spunti interessanti sulla nostra professione. Avrei un quesito a cui magari può rispondermi. Nel 2005 mi sono laureata in Scienze dell'Educazione indirizzo educatore professione, vecchio ordinamento, laurea quadriennale. Oggi sto prendendo un master in neuropsicologia del neurosviluppo. La mia domanda è se oltre a firmarmi come educatore posso formarmi anche come pedagogista (che poi è la professione che sento di fare coordinando un servizio)? Non c'era questo titolo di laurea quando l'ho conseguita io.

Grazie

Fabiana

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E buongiorno Fabiana. La sua domanda è interessante sotto molteplici punti di vista. Non ultimo quello penale. Ma direi di andare per ordine.

Credo potremmo affrontare il suo dubbio dapprima da un punto di vista legale, domandandoci “ma lei che titolo di studio possiede nell’attuale sistema istruttivo italiano?”.
E come trattato in questo articolo del blog, a cui la rimando per brevità, le confermo che lei è a tutti gli effetti di legge una Pedagogista.

Ma veniamo al fulcro del suo quesito: posso firmare come pedagogista?

Dal punto precedente si evince la liceità dell’operazione, ma qui ci domandiamo se sussista una qualche forma di obbligo. Lei mi scrive “è la professione che sento di fare coordinando un servizio”. Ebbene, non è la funzione a determinare il titolo nel sistema italiano. Semmai il contrario. Insomma, un giardiniere che opera a cuore aperto un paziente non acquisisce -de facto- il titolo di cardiochirurgo. Semmai va incontro ad alcuni problemini in ordine di abuso di professione, et altro… Dunque il suo titolo è determinato dalla sua formazione universitaria, e sì, lei non può, lei dovrebbe, firmarsi come pedagogista. Essendo tale. È pur vero che, in virtù del suo titolo vecchio ordinamento lei può, legalmente, utilizzare sia la dicitura educatore professionale extrascolastico V.O. sia l’attuale titolo di pedagogista. Ma vista il nuovo riassetto dei titoli, e non possedendo lei una laurea triennale in Scienze dell’Educazione L19, potrebbe addirittura incappare nella violazione dell’Articollo 498 del Codice Penale Usurpazione di titoli o di onori. Il quale recita: 

Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 497 ter, abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintividi un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da centocinquantaquattro euro a novecentoventinove euro.

Alla stessa sanzione soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente.

Per le violazioni di cui al presente articolo si applica la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione del provvedimento che accerta le violazioni con le modalità stabilite dall'art. 36 e non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 

Ora, non sono a conoscenza di nessuna azione legale intentata da chicchessia contro un collega V.O. che abbia firmato utilizzando un titolo inferiore, ma per mero esercizio di stile le ho voluto allegare anche questo caso estremo, a supporto del fatto che non solo lei potrebbe firmarsi come pedagogista ma, addirittura, sarebbe tenuta a farlo. 

Cordialmente

PPC


Risorse

https://www.pierpaolocavagna.it/blog/vecchio-ordinamento-sde-ma-cosa-siamo-adesso 

https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-vii/capo-iv/art498.html?utm_source=internal&utm_medium=link&utm_campaign=articolo&utm_content=nav_art_succ_dispositivo