Pedagogisti e firma dei PAI

Pedagogisti e firma dei PAI

Pedagogisti e firma dei PAI

Buongiorno dott. Cavagna,
Sono educatrice presso una comunità alloggio per anziani dal 2016 che all'interno offre un servizio di alloggi protetti.
Lunedì scorso ATS ci ha fatto visita per un controllo di appropriatezza e una volta appreso la mia non iscrizione all'albo educatori sanitari mi ha vietato di firmare il progetto di assistenza individualizzato.
Ora, io sono laureata in Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento - educazione degli adulti LM 57 e non mi sono iscritta all'albo.
Svolgo nella mia struttura un ruolo di coordinatore con funzione educative e lavoro nel sociale da vent'anni. Il mancato riconoscimento della mia professionalità mi ha lasciato allibita.
Ora mi chiedo cosa posso fare? Posso continuare a lavorare come educatrice? Posso firmare i PAI e i diari multidisciplinari?
Le chiedo cortesemente una consulenza su questi aspetti.
Cordiali saluti S.
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E rieccoci qua! Buongiorno S.
Le ATS ci tentano sempre :\ E giustamente lei mi chiede: e adesso?
E adesso provo a darle un aiuto, legge alla mano. Così che possa andare dal suo responsabile e fare valere i suoi diritti.
Allora, per prima cosa chiariamo un paio di punti che mi sembrano doverosi: lei ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233 è un pedagogista. Quindi quando mi chiede "Posso continuare a lavorare come educatrice?" la mia risposta è si, ma lei è una pedagogista. Lo ricordi. Se clicca qui troverà un mio post a riguardo.
E adesso le domande più salienti: Posso continuare a lavorare come educatrice? Posso firmare i PAI e i diari multidisciplinari? E anche in questo caso le risposte sono: sì, sì!
E chi lo dice? Lo dicono due leggi: la prima è la legge 27.12.2017 n. 205, comma 594 e seguenti pubblicata nella G.U. serie Generale n. 302 del 29.12.2017 in vigore dal 01.01.2018 aggiornata al comma 517 della Legge di Bilancio 2019, che al comma 594 recita esplicitamente:

"L’educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista operano nell’ambito educativo, formativo e pedagogico, in rapporto a qualsiasi attività svolta in modo formale, non formale e informale, nelle varie fasi della vita, in una prospettiva di crescita personale e sociale, secondo le definizioni contenute nell’articolo 2 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, perseguendo gli obiettivi della Strategia europea deliberata dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000. Le figure professionali indicate al primo periodo operano nei servizi e nei presìdi socio-educativi e socio-assistenziali, nei confronti di persone di ogni età, prioritariamente nei seguenti ambiti: educativo e formativo; scolastico; socio-assistenziale, limitatamente agli aspetti socio-educativi , nonché, al fine di conseguire risparmi di spesa, nei servizi e nei presìdi socio-sanitari e della salute limitatamente agli aspetti socio-educativi; della genitorialità e della famiglia; culturale; giudiziario; ambientale; sportivo e motorio; dell’integrazione e della cooperazione internazionale. Ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi."

Questo comma segna la reintroduzione della figure educative sociopedagogiche e pedagogiche all'interno dei contesti sanitari dopo l'annosa espulsione del 2018.
Ma siccome le ASL, e il mondo sanitario, hanno mal digerito la vicenda sin da sempre il Ministro della Salute Speranza ci è dovuto tornare sopra in maniera ancora più esplicita, e lo ha fatto con il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (in S.O. n. 30/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 203 del 14 agosto 2020), coordinato con la legge di conversione 13 ottobre 2020, n. 126 (in questo stesso S.O.), recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.».
Il quale all'articolo 33 bis Misure urgenti per la definizione delle funzioni e del ruolo degli educatori socio-pedagogici nei presidi socio-sanitari e della salute recita:

 "1. Il Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dall'universita' e della ricerca, con apposito decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce le funzioni proprie degli aspetti socio-educativi, considerato che il tratto specifico del ruolo della figura professionale dell'educatore socio-pedagogico nei presidi socio-sanitari e della salute e' la dimensione pedagogica, nelle sue declinazioni sociali, della marginalita', della disabilita' e della devianza.
  2. Le funzioni dell'educatore socio-pedagogico di cui al comma 1, svolte in collaborazione con altre figure socio-sanitarie e in applicazione dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013,
n. 4, fanno riferimento alle seguenti attivita' professionali:
    a) individuare, promuovere e sviluppare le potenzialita' cognitive, affettive, ludiche e relazionali dei soggetti, a livello individuale e collettivo, nell'ambito di progetti pedagogici elaborati in autonomia professionale o con una equipe in prospettiva interdisciplinare e interprofessionale;
    b) contribuire alle strategie pedagogiche per programmare, pianificare, realizzare, gestire, monitorare, verificare e valutare interventi educativi mirati allo sviluppo delle potenzialita' di
tutti i soggetti per il raggiungimento di livelli sempre piu' avanzati di sviluppo, autonomia personale e inclusione sociale;
    c) progettare, organizzare, realizzare e valutare situazioni e processi educativi e formativi sia in contesti formali, pubblici e privati, sia in contesti informali, finalizzati alla promozione del benessere individuale e sociale, al supporto, all'accompagnamento e all'implementazione del progetto di vita delle persone con fragilita' esistenziale, marginalita' sociale e poverta' materiale ed educativa, durante tutto l'arco della vita;
    d) costruire relazioni educative, cura educativa, accoglienza e responsabilita'; prevenire situazioni di isolamento, solitudine, stigmatizzazione e marginalizzazione educativa, soprattutto nelle aree territoriali culturalmente e socialmente deprivate."

Quindi S. adesso ha in mano tutto ciò che le serve per continuare legalmente a svolgere il suo lavoro di pedagogista in collaborazione con altre figure socio-sanitarie nel suo contesto professionale.
Buon lavoro!

PPC