DDL 1319 Istituzione della figura professionale dell'educatore scolastico e del pedagogista scolastico

Art. 1. (Finalità)

1. Al fine di affrontare la crescente complessità delle relazioni educative, prevenire le forme di difficoltà scolastiche, di disagio e di abbandono, con particolare riferimento a fenomeni quali la violenza, il bullismo, il cyberbullismo, nonché di favorire il pieno sviluppo delle potenzialità degli studenti con il sostegno alle capacità educative dei genitori e degli insegnanti, sono istituite per ogni ambito territoriale di cui all’articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le figure del pedagogista scolastico e dell’educatore scolastico.

Art. 2. (Pedagogista scolastico)

1. Il pedagogista scolastico, nell’ambito delle finalità inclusive della scuola e, in particolare, nell’elaborazione e realizzazione del Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), svolge una funzione di coordinamento delle azioni formative intraprese dall’istituzione scolastica, in coerenza con le rispettive determinazioni dei competenti organi collegiali. Nel suo ruolo scolastico, il pedagogista si pone a supporto dell’istituzione scolastica e fa riferimento al dirigente scolastico, al quale risponde direttamente del suo operato. 2. Il pedagogista fornisce al collegio dei docenti, alle sue articolazioni ed ai singoli docenti, alle famiglie degli alunni e ai rappresentanti degli enti pubblici e privati impegnati nelle azioni educative, supporto, orientamento, indicazioni operative per una piena inclusione di ciascun alunno e per favorire al massimo il percorso formativo, anche in linea con gli attuali orientamenti dell’Unione europea in materia di rinnovamento ed efficacia dei sistemi nazionali d’istruzione e di formazione dei paesi membri. 3. Il pedagogista scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d’accesso al concorso pubblico è la laurea quadriennale in pedagogia o la laurea magistrale nelle classi LM 50, LM 57, LM 85, LM 93 o le lauree previste dall’articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 3. (Educatore scolastico)

1. Al fine di favorire la crescita e il benessere degli studenti e di assicurare un buon contesto educativo in cui potenziare lo sviluppo della comunità educante, l’educatore scolastico collabora con i docenti per accompagnare i percorsi didattici stabiliti collegialmente, garantendo percorsi utili ad affrontare le difficoltà dei singoli e migliorare le dinamiche relazionali del gruppo classe, proponendo azioni educative formali e informali, per i docenti, gli studenti e i genitori. 2. L’educatore scolastico, nell’ambito delle finalità inclusive della scuola, accompagna le relazioni tra e con gli insegnanti, i genitori degli studenti e gli studenti, al fine di favorire lo sviluppo delle interazioni educative. 3. L’educatore scolastico è reclutato mediante concorso pubblico. Il requisito d’accesso al pubblico concorso è la laurea in Scienze dell’educazione (L19) o il possesso della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico come stabilito dall’articolo 1, comma 595, della legge 27 dicembre 2017, 205.

Art. 4. (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 16 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.