Richieste strane ad un concorso: DM 10/2/1984?

Richieste strane ad un concorso: DM 10/2/1984?

Richieste strane ad un concorso: DM 10/2/1984?

Buongiorno,
Mi scuso per il disturbo, ma sono in in momento di crisi/confusione e ho pensato di scriverle visto che la seguo da diverso tempo.
Mi stavo per iscrivere a un concorso ma mi sono sorti dei dubbi enormi circa i titoli di studio richiesti.
Premessa: ho una laurea triennale in scienze e tecniche psicologiche L24 e una laurea magistrale in scienze pedagogiche LM85.

Dubbio 1- concorso regione Umbria per educatore professionale, tra i requisiti richiedono ATTESTATO DI ABILITAZIONE PER EDUCATORE PROFESSIONALE RILASCIATO AI SENSI DEL DM 10/2/1984
Cosa sarebbe? Non avevo mai sentito parlare di questo attestato (mia ignoranza) e in internet non ho trovato delle informazioni chiare a riguardo.

Dubbio 2- essendo laureata nel 2019 alla magistrale (quindi secondo il D.M 270/2014) il mio titolo di studio risulta equiparato alla L19 per poter esercitare come educatore professionale, corretto?

Mi scuso per le domande forse stupide, ma queste cose mi mandano sempre in crisi e ho timore di dichiarare cose errate.


La ringrazio in anticipo
Cordiali saluti
Monica V.

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Buongiorno Monica

non esistono domande stupide. A volte risposte :) Provo a evitare di cadere nel'errore.
Allora, partiamo dal Dubbio 1. Il Decreto Ministeriale che le risulta introvabile è una vecchia legge che identificava i "profili professionali attinenti a figure atipiche o di dubbia ascrizione" operanti nell'organico ministeriale. Per l'esattezza nel ministero della Sanità. In altri termini erano i vecchi colleghi educatori in carico all'organico ASL formati con i corsi regionali, ma privi di inquadramento specifico contrattuale.
Nello specifico l'articolo 1 al comma 3 recita:

"Educatore professionale.
L’educatore professionale cura il recupero e il reinserimento
di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche.
Il requisito specifico, salvo quelli di carattere generale fissati
dal decreto ministeriale 30 gennaio 1982, di ammissione al
concorso e` il possesso di attestato di corso di abilitazione di
durata almeno biennale svolto da presidi del servizio sanitario
nazionale o presso strutture universitarie, a cui si accede con
diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
Si applicano gli articoli 81, 82, 83 e 84 del decreto ministe-
riale 30 gennaio 1982, e successiva modifica.
Ai sensi dell’art. 37 del decreto del presidente della Repubbli-
ca 25 giugno 1983, n. 348 (2), e` attribuito il livello V, parame-
tro 166, salvo quanto disposto dall’art. 57 dello stesso decreto."

Stiamo, dunque, parlando di quella classe di educatori privi di titolo universitario che sono stati assimilati ai colleghi educatori professionali sanitari SNT/2 formati in medicina.
E' molto curioso che si faccia riferimento a questo Decreto. Il chè mi fa pensare che il titolare del procedimento si sia perso qualche passaggio legale degli ultimi quarant'anni.
Il che potrebbe essere quantomeno fonte di analisi e verifica.

E passiamo al secondo dubbio: la sua laurea magistrale le consente, per assorbenza, di conseguire ed utilizzare anche il titolo precedente, la L19?
No. lei legalmente è una pedagogista. ma proveniendo da una L24 non possiede il titolo di Educatore Professionale Socio-Pedagogico.
Su questo punto ho dibattuto più volte e più volte mi è stato fatto presente che, da alcune parti, si è affermato con forza che il possesso del titolo "superiore" ingloba e include l'"inferiore".
Ma legalmente così non è. Al momento di dimostrare i suoi titolo lei non potrà soddisfare il requisito specifico richiesto. Pertanto, purchè in possesso di un titolo magistrale, proveniendo lei da una carriera ibrida si troverebbe sprovvista del requisito specifico richiesto a bando.

Spero di aver soddisfatto i suoi dubbi e di non averla troppo amareggiata :\

Cordialmente

PPC


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