Nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro

Buongiorno dottor Cavagna,

Sono Tamara. Da 13 anni lavoro come dipendente a tempo indeterminato presso una cooperativa sociale. Dopo il corso ho maturato una maggiore consapevolezza sulla volontà di migliorare la mia condizione lavorativa e personale che purtroppo a causa dei meccanismi interni alle cooperative non mi gratifica e motiva più come un tempo. Dopo neanche 5 anni di lavoro come educatrice mi sono stati affidati degli incarichi di coordinamento che hanno comportato un incremento esponenziale di responsabilità, ore di lavoro extra, reperibilità costante per il quale non mi è stato corrisposto alcun riconoscimento in termini di tariffa oraria e inquadramento.

Per questo motivo a breve inizierò una collaborazione come Pedagogista con uno studio associato e prima di aprire la partita iva pensavo di lavorare con prestazione occasionale. Mi sono informata presso una commercialista, ho letto il suo libro sulla libera professione e mi sentivo pronta per questa nuova avventura. Questi giorni festivi ho però letto che la legge di bilancio ha introdotto importanti cambiamenti rispetto alla prestazione autonoma occasionale, tra i quali la comunicazione preventiva all'ispettorato del lavoro dell'avvio della stessa da parte dei committenti/datori di lavoro. Ho chiesto maggiori informazioni alla commercialista e anche ad un consulente del lavoro per capire se la comunicazione si applica anche ai privati (famiglie) ma nessuno mi ha saputo dire di più. Anche su internet si fa riferimento solo ai datori di lavoro ma non a committenti privati. Da quel che ho potuto capire sarà necessario attendere maggiori informazioni e indicazioni pratiche su come agire, ma nel frattempo come devo comportarmi?

Vista la sua competenza, spero lei possa darmi informazioni più precise per evitare di bloccarmi proprio ora che ho deciso di dare una svolta alla mia vita professionale e personale. 

La ringrazio e le porgo

Cordiali saluti

Tamara

240_F_136657701_qjRoy38Tq6JFdnHxisOyAxbgwBqtRRQ8jpg 

Buongiorno Tamara

Sì, il 2022 ci ha portato come regalo la nuova legge di bilancio e, conseguentemente, il DL 146/2021 nella versione modificata in sede di conversione in Legge.

Questo decreto legge dispone, a carico dei committenti, l’obbligo di comunicare preventivamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro l’inizio dell’attività dei soggetti inquadrati come lavoratori autonomi occasionali.

La comunicazione potrà essere effettuata:

  • on line, attraverso il sito internet servizi.lavoro.gov.it
  • tramite posta elettronica certificata, trasmettendo un apposito modello
  • via sms
  • tramite app
  • via fax (solo in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici).

Il 12 gennaio 2022 l’ispettorato del lavoro a pubblicato una nota con lei istruzioni su tempi, esclusioni, modalità di comunicazione preventiva del lavoro occasionale.

Proprio all’interno di questa nota vengono definiti i soggetti interessati: 

Ambito di applicazione: soggetti interessati

L’obbligo in questione è previsto all’interno della disciplina in materia di sospensione dell’attività

imprenditoriale di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, ragion per cui anche il nuovo obbligo comunicazionale interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori.

Inoltre, la disposizione interessa i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c. – riferito alla persona che “si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente” – e sottoposti, in ragione dell’occasionalità dell’attività, al regime fiscale di cui all’art. 67, comma 1lett. l), del D.P.R. n. 917/1986.

 

Il riferimento di legge l’articolo 2222 del codice civile configura proprio un rapporto libero professionale. Pertanto l’obbligo di legge viene esteso anche a pedagogisti ed educatori professionali sociopedagogici che vogliano intraprendere un rapporto di lavoro autonomo occasionale. 

La stessa nota dell’ispettorato del lavoro riporta tutta una serie di indirizzi a cui inviare l’e-mail con la comunicazione. Il testo dell’e-mail dovrà riportare:

- dati del committente e del prestatore.

- luogo della prestazione.

- sintetica descrizione dell’attività.

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio.

- importo del compenso se stabilito al momento dell’incarico.

Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purché prima dell'inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.

Se la prestazione dovesse protrarsi oltre la data indicata nella comunicazione, sarà necessario inviarne una seconda dove si indichi la nuova data di termine.

In caso di mancata o ritardata comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500

 

Spero di aver risposto alla sua domanda e le auguro buon lavoro.

 

PPC


Risorse:

Legge di bilancio 2022

DL 146/2022

Ministero del Lavoro

Nota dell'Ispettorato del Lavoro