Albo per i Pedagogisti?!?
Salve sono Anna D.C., pedagogista. Le scrivo perché su FaceBook ho
trovato una pagina di una collega che, nella descrizione, si definisce
iscritta all'albo dei pedagogisti...ma noi non abbiamo un albo, quindi
riportare frasi del genere non ha alcun senso, anzi risultano
errate....o sbaglio a pensarla in questo modo? Grazie dell'attenzione.
Buongiorno Anna
no, no sbaglia. Pedagogisti ed Educatori Professionali Socio-Pedagogici non posseggono alcun albo. Questo ai sensi della Legge di bilancio 2018, la 205/17 che, all'articolo 1 comma 594, recita esplicitamente: "Ai sensi della
legge 14 gennaio 2013, n. 4, le professioni di educatore professionale
socio-pedagogico e di pedagogista sono comprese nell’ambito delle professioni
non organizzate in ordini o collegi."
Inoltre la qualifica di Pedagogista è già di per se abilitante, quindi non richiede alcun esame di Stato o iscrizione all'albo, sempre come da legge 205/17 al comma 595.
Mi verrebbe da pensare che nella fattispecie la collega abbia, maldestramente, riportato l'iscrizione ad un registro privato tenuto da qualche associazione di categoria o da qualche ente privato di formazione. Ma questi, per l'appunto, sono dei registri interni che tengono traccia di coloro i quali sono in regola con la quota associativa e non sono minimamente assimilabili al ruolo legale ed alle funzioni di un albo statale.
In cosa si incorre se si forniscono informazioni errate o fasulle al pubblico? Per prima cosa in un reato di pubblicità ingannevole. La disciplina si trova nel
Dlgs 145/2007
art. 2, lettera b, dove si indica che: "
è ritenuta “ingannevole” qualsiasi pubblicità che, in qualunque modo, compresa la
sua presentazione (cioè il modo in cui il messaggio pubblicitario viene
inserito nel giornale o nel programma televisivo, ecc.), induca o possa
indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è
rivolta e che abbia la capacità di pregiudicare il comportamento
economico di questi soggetti oppure leda o possa ledere un concorrente."
In questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 euro a euro 20.000.
In questo caso è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 euro a euro 20.000.
Ma se la dichiarazione è resa, ad esempio, nel C.V. presentato a terzi si configurerebbe anche il reato di Falsa dichiarazione o attestazione, punito dall'Articolo 495 del codice penale addirittura con la reclusione.
Infine, preso atto che in Italia sussiste il doppio binario di formazione per gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici e gli Educatori Professionali Sanitari -benché qui si parli esplicitamente di Pedagogisti- si potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione, come da Articolo 348 del codice penale. In questo caso punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Molto meglio quindi rimanere all'interno dei proprio confini professionali senza millantare titoli o iscrizioni ad albi inesistenti.
Spero di esserle stato utile.
Infine, preso atto che in Italia sussiste il doppio binario di formazione per gli Educatori Professionali Socio-Pedagogici e gli Educatori Professionali Sanitari -benché qui si parli esplicitamente di Pedagogisti- si potrebbe incorrere nel reato di esercizio abusivo di professione, come da Articolo 348 del codice penale. In questo caso punito con la reclusione da sei mesi a tre anni con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.
Molto meglio quindi rimanere all'interno dei proprio confini professionali senza millantare titoli o iscrizioni ad albi inesistenti.
Spero di esserle stato utile.
Cordialmente
Pier Paolo