Affido condiviso e gestione del consenso

Affido condiviso e gestione del consenso

Affido condiviso e gestione del consenso

Salve Dott.Cavagna. Mi presento sono Arianna, un’educatrice socio pedagogica. Ho letto il suo libro sulla libera professione e grazie ai suoi spunti da un anno ho aperto uno studio di consulenza educativa a Roma.
Proprio in relazione alla mia attività le vorrei porre un quesito.
Mi è stato chiesto di seguire una bambina per aiutarla a lavorare sulle proprie risorse personali in quanto molto insicura.
Ho appreso dalla madre che lei e il marito sono separati.
E la bambina le è stata affidata attraverso un affido condiviso.
Il mio interrogativo è: se devo seguire la minore necessito anche del consenso del padre?
È un passaggio obbligatorio?
Premessa: il padre non è un uomo propenso al dialogo e a volte non tiene conto di ciò che è giusto per la bambina.
Spero di essere stata chiara.
Cordialmente
Arianna

240_F_136657701_qjRoy38Tq6JFdnHxisOyAxbgwBqtRRQ8jpg

Buongiorno Arianna
per poterle rispondere è necessario definire cosa preveda il dispositivo di affido condiviso e, soprattutto, la sua ratio.
La legge n. 54 del 2006 ha profondamente modificato la materia sull’affidamento dei minori, invertendo sostanzialmente il rapporto di regola ed eccezione tra il previgente affidamento congiunto ed esclusivo. La legge n. 54 del 2006, delinea il diritto alla bigenitorialità del minore, inteso come diritto ad un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori anche in caso di crisi della coppia, ed ha introdotto con il comma 2 dell’art. 155 c.c. il criterio prioritario della valutazione dell’affidamento a entrambi i genitori, ovverosia dell’affidamento condiviso.
L’impianto della legge n. 54 del 2006 è stato sostanzialmente mantenuto dal d. legisl. n. 154 del 2013 che, in seguito alla riforma dell’istituto della filiazione, ha abrogato l’art. 155 c.c. sostituendolo con l’art. 337-ter c.c. La ripartizione dei compiti genitoriali si riflette nell’esercizio della responsabilità genitoriale che deve essere esercitata da entrambi (art. 337- ter, comma 3).
Pertanto, la risposta al suo quesito è affermativa: entrambi i genitori devono essere parte attiva di ogni percorso a favore dei figli.
Da ciò deriva l'obbligo di comunicazione e consenso informato da parte di entrambi.
Esulando, per un attimo, dal mero lato legale si renderà conto di come educativamente parlando sarebbe impossibile, se non dannoso, impiantare un intervento su un minore che si trovi triangolato entro un rapporto conflittuale tra le parti. Dove il professionista si andasse a schierare apertamente con una delle due, a discapito dell'altra.
Questa allenza andrebbe ad accentuare ancor di più quel percorso di scissione e impedimento del diritto di bigenitorialità precedentemente indicato dal legislatore.

Cordialmente

PPC

Risorse