Gentilissimo Dott. Cavagna, vorrei sottoporle un quesito al quale, nonostante la consultazione della normativa, non sono riuscita a trovare risposta: ho partecipato a un bando di selezione per titoli e colloqui per educatore professione presso un ente locale, superando la selezione in ottima posizione. (ndr: la collega precisa di essere in possesso di una laurea in Pedagogia V.O. con equipollenza a LM85 e di essere già in servizio presso un ente locale). Il bando richiedeva specificamente, come requisito di accesso, il possesso di una laurea Vecchio Ordinamento, Magistrale o Specialistica, in quanto i progetti da realizzare richiedono alta qualifica professionale. Tuttavia, il bando è stato impugnato da un candidato in possesso solo di laurea Triennale. Interpellata la Funzione Pubblica, ho ricevuto una risposta poco chiara: si afferma che, essendo previsto lo stesso inquadramento contrattuale (D1 o D2), anche chi possiede una laurea Triennale avrebbe diritto a partecipare alla selezione. E' possibile che chi ha fatto ricorso abbia ragione o l'ente può discrezionalmente fare una selezione chiedendo un titolo più specifico? grazie mille Buongiorno Silvia.

Il quesito che mi pone è decisamente complesso e va a intersecare una notevole mole di fonti e prassi. Quindi, per prima cosa, metto le mani avanti e le rispondo da semplice cittadino “informato sui fatti” ma sicuramente non titolato per poterle affermare con certezza legale quanto seguirà. Dunque legga ogni riga a seguire come un semplice ragionamento tra colleghi che, spero, possa fornirle qualche ulteriore spunto di riflessione ma che andrà assolutamente verificato con gli organi di competenza o appoggiandosi alla consulenza di u professionista del settore. Fatta questa debita premessa provo a ragionare con lei… 1. Premessa del quesito 2. Quadro normativo e contrattuale di riferimento (in sintesi) 3. L’innalzamento del requisito a laurea magistrale/Vecchio Ordinamento 4. Il ricorso del candidato con laurea triennale: può essere fondato? 5. Le possibili difese dell’ente 6. Ruolo e valore del parere della Funzione Pubblica 7. Conclusioni in ordine ai quesiti formulati
Buongiorno Silvia.
Lei riferisce di aver partecipato a un bando di selezione per titoli e colloqui per il profilo di educatore professionale presso un ente locale, bando che prevedeva come requisito di accesso il possesso di laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Magistrale o Specialistica. È in possesso di laurea in Pedagogia v.o., equiparata a LM‑85, ed è già in servizio presso un ente locale. Il bando è stato impugnato da un candidato in possesso della sola laurea triennale. Interpellata la Funzione Pubblica, la risposta ricevuta è stata che, poiché l’inquadramento contrattuale è quello dell’area dei Funzionari (ex categoria D: D1/D2), anche i laureati triennali avrebbero diritto a partecipare alla selezione. Lei chiede se il ricorrente possa avere ragione e se l’ente possa, invece, legittimamente richiedere un titolo di studio più elevato/specifico.
a) CCNL Funzioni Locali – ordinamento professionale
Con il CCNL Funzioni Locali 2019‑2021, per l’Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione (alla quale sono ricondotti anche molti profili educativi presso gli enti locali) il requisito di base per l’accesso è una laurea universitaria. I testi contrattuali e le relative schede applicative fanno riferimento, in via generale, alla laurea triennale o magistrale, senza fissare, a priori, un obbligo generalizzato di laurea magistrale.
b) Disciplina di settore sugli educatori/pedagogisti
La legge n. 205/2017, art. 1, comma 595 e seguenti, distingue tra:
educatore professionale socio‑pedagogico, per il quale è sufficiente la laurea triennale L‑19 (Scienze dell’educazione e della formazione);
pedagogista, per il quale è richiesta una laurea magistrale (ad es. LM‑50, LM‑57, LM‑85, ecc.).
Per la figura dell’educatore socio‑pedagogico, quindi, l’ordinamento di settore considera sufficiente, in via generale, una laurea triennale specifica.
c) Requisiti di accesso nei concorsi pubblici
Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, art. 2, comma 6, prevede che le amministrazioni individuino per ogni profilo professionale il titolo di studio richiesto, in coerenza con la normativa vigente e con la contrattazione collettiva; per particolari profili possono essere prescritti ulteriori requisiti. La giurisprudenza amministrativa riconosce alla P.A. una ampia discrezionalità nella definizione dei requisiti di ammissione, censurabile solo se la scelta è manifestamente illogica, arbitraria o sproporzionata.
Nel bando da Lei indicato l’ente ha richiesto, quale requisito di accesso, la laurea Vecchio Ordinamento o laurea magistrale/specialistica, escludendo quindi, in via generale, i laureati triennali. L’ente ha motivato tale scelta con la particolare complessità dei progetti da realizzare e con l’esigenza di un’elevata qualificazione professionale.
In astratto, il quadro normativo consente alle amministrazioni di:
selezionare specifiche classi di laurea coerenti con le mansioni del profilo;
richiedere, per profili particolarmente complessi, requisiti ulteriori rispetto al “minimo” previsto dal CCNL.
Ciò significa che non è vietato, in assoluto, richiedere una laurea magistrale/Vecchio Ordinamento per taluni profili, purché la scelta sia ragionevolmente motivata in relazione alle funzioni da svolgere e non contrasti con norme speciali di settore.
Tuttavia, nel caso dell’educatore professionale:
il CCNL Funzioni Locali ammette all’area dei Funzionari sia lauree triennali sia magistrali;
la legge di settore sugli educatori socio‑pedagogici individua come titolo abilitante di base una laurea triennale specifica.
Di conseguenza, l’innalzamento del requisito a sola laurea magistrale/VO è giuridicamente più delicato: l’ente deve essere in grado di dimostrare che, per quel posto concreto, non è sufficiente la preparazione propria dell’educatore (triennale), ma è effettivamente necessario un livello analogo a quello del pedagogista o di una figura di coordinamento pedagogico.
È certamente possibile che il ricorrente disponga di argomentazioni non infondate. In particolare, egli potrebbe sostenere che:
il CCNL dell’area Funzioni Locali prevede l’accesso con laurea, senza imporre la sola laurea magistrale, e che l’esclusione in blocco dei laureati triennali restringe indebitamente la platea dei potenziali candidati;
la Legge 205/17 considera la laurea triennale L‑19 titolo sufficiente per la figura dell’educatore socio‑pedagogico, sicché l’innalzamento generalizzato alla magistrale potrebbe risultare non coerente con il profilo normativamente tipizzato;
l’ente avrebbe potuto valorizzare il maggior livello di studio (laurea magistrale/VO in Pedagogia) nella valutazione dei titoli, anziché utilizzarlo come requisito di sbarramento per l’accesso.
Se il giudice amministrativo dovesse ritenere che la richiesta della laurea magistrale non è strettamente necessaria rispetto alle mansioni del posto e che essa contrasti con la ratio del CCNL e della legge di settore, potrebbe dichiarare illegittima la clausola del bando che esclude i laureati triennali.
D’altro canto, l’ente locale può difendere la propria scelta evidenziando che:
il CCNL indica il livello minimo (la laurea) ma non vieta l’introduzione, per singoli profili, di requisiti più elevati (come la laurea magistrale) quando le funzioni da svolgere sono particolarmente complesse;
il D.P.R. 487/1994 riconosce la possibilità di prescrivere ulteriori requisiti di accesso per particolari profili;
il bando motiva – almeno in linea generale – con il riferimento a progetti di elevata complessità che richiederebbero una formazione più approfondita.
Se tale motivazione risultasse concreta e coerente negli atti interni (ad esempio descrivendo funzioni vicine a quelle di un pedagogista o di un coordinatore pedagogico), il giudice potrebbe ritenere la scelta non manifestamente illogica, e quindi legittima. Non vi è dunque una risposta automatica: l’esito dipende dalla valutazione complessiva del TAR sulla proporzionalità tra requisiti richiesti e mansioni del posto.
Il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, da quanto riferito, va nel senso di ritenere ammissibili alla selezione anche i laureati triennali, in quanto il livello di inquadramento (area dei Funzionari, ex D1/D2) è compatibile sia con la laurea triennale sia con la magistrale. I pareri del Dipartimento hanno un rilevante valore orientativo per le amministrazioni, ma non vincolano il giudice amministrativo.
Ciò non toglie che, alla luce di tali orientamenti, molti enti optano, per prudenza, per requisiti di accesso che non escludano in blocco i laureati triennali, riservandosi di valorizzare la laurea magistrale/VO in sede di valutazione dei titoli o nella progressione di carriera.
Alla luce di quanto sopra, si possono formulare alcune risposte sintetiche:
1) È possibile che il candidato con laurea triennale abbia ragione?
Sì, è possibile che il ricorso sia ritenuto fondato, poiché:
il CCNL Funzioni Locali prevede, per l’area dei Funzionari, l’accesso con laurea (senza escludere la triennale);
la normativa di settore sugli educatori socio‑pedagogici riconosce la laurea triennale L‑19 come titolo sufficiente;
l’indicazione della Funzione Pubblica va nella direzione di ammettere anche i laureati triennali.
Non si tratta però di una conseguenza automatica: spetterà al TAR valutare se l’innalzamento del requisito alla sola laurea magistrale/VO sia o meno proporzionato rispetto alle funzioni da svolgere.
2) L’ente può, in via discrezionale, richiedere un titolo più specifico/elevato?
In linea di principio sì: le amministrazioni possono individuare, per determinati profili, requisiti più specifici o più elevati (es. specifiche classi di laurea, laurea magistrale, ulteriori titoli o abilitazioni), purché:
vi sia coerenza con le mansioni previste;
non vi sia contrasto con norme speciali (come quelle che definiscono le qualifiche professionali di educatore e pedagogista);
la scelta non sia manifestamente illogica o sproporzionata.
Nel caso concreto dell’educatore professionale, l’ente dovrà motivare con particolare attenzione l’eventuale esclusione dei laureati triennali, dimostrando che il contenuto delle mansioni si colloca stabilmente su un livello di complessità tale da giustificare la richiesta di laurea magistrale/VO.
3) Posizione personale
Per quanto La riguarda, il Suo titolo (laurea in Pedagogia V.O., equiparata a LM‑85) rientra certamente nel livello più elevato tra quelli considerati. L’eventuale contenzioso non mette in discussione la Sua idoneità formale al profilo, ma potrebbe incidere sull’assetto complessivo della procedura (ad esempio con l’ammissione di ulteriori candidati o la riedizione della selezione). Proprio per questo, può essere utile valutare, insieme a un legale di fiducia o al Suo sindacato, l’opportunità di intervenire nel giudizio come controinteressata.
Rimarco nuovamente che il presente elaborato ha carattere puramente informativo e ricognitivo della normativa di riferimento e non sostituisce il parere personalizzato di un professionista abilitato, che potrà valutare nel dettaglio atti e documenti del singolo procedimento. ____
Fonti

