Nel complicato panorama legislativo nazionale contraddistinto, ad oggi, da un ordine professionale che ancora non decolla e da tanta nebulosità, Valentina mi scrive: “Sono educatrice in un nido d’infanzia comunale gestito da Cooperativa sociale assunta dal 2013. Ho il diploma di qualifica di operatore dei servizi sociale conseguito presso Istituto statale nel 2012 ed inviato domanda all’albo degli educatori nel 2024. Da Gennaio ci sarà il passaggio a livello D2 ma secondo loro per me non ci sarà. Mi è stato chiesto inizialmente dei 60 cfu (che so riguardare solo chi ha un percorso universitario) poi mi hanno citato il comma 598 della legge 205/17. Mi è stato risposto che ci sono degli accordi sindacali. Io ho riguardato assiduamente le leggi ma non sono mia materia. Il mio titolo rientrava tra i validi per l’iscrizione all’albo e nelle citate leggi, fino a quella più recente, ho sempre avuto un riscontro positivo ma non sono sicura che possa essere idoneo per il passaggio al D2. Le mie funzioni sono quelle di educatore professionale.”

E dunque, proviamo a districarci un pochino all’interno della legislazione nazionale, regionale, dei decreti ministeriali, delle modifiche e dei nuovi riassetti del CCNL. Partiamo dal quadro, con i riferimenti di legge puntuali, applicati al caso (nido d’infanzia comunale gestito da cooperativa, assunta dal 2013, diploma di “operatore dei servizi sociali” 2012, domanda di iscrizione all’Ordine professionale nel 2024). 1) Quali titoli servono per lavorare nei servizi 0-3 (nidi) 2) Che cosa prevedono i commi 594–601 della Legge 205/2017 La L. 205/2017 ha definito le figure e i canali per ottenere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (EPSP): 3) CCNL Cooperative Sociali e passaggio al livello D2 Nel settore cooperativa sociale l’inquadramento è regolato dal CCNL Cooperative Sociali: 4) Applicazione al caso specifico 5) Quindi, ho diritto al D2 da gennaio? In base alle norme vigenti e ai testi contrattuali: 6) Cosa può fare subito Ecco le fonti legislative nazionali pertinenti: Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594–601 (disciplina di educatore professionale socio-pedagogico/pedagogista e disposizioni transitorie, inclusi 60 CFU e comma 598). Pubblicata in G.U. n. 302 del 29-12-2017. (Consiglio Regionale Calabria) Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 — “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”. Pubblicato in G.U. n. 112 del 16-05-2017. (gazzettaufficiale.it) Legge 15 aprile 2024, n. 55 — “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (entrata in vigore: 08-05-2024). (gazzettaufficiale.it) D.M. 22 novembre 2021, n. 334 – Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” (art. 10, c. 4, D.Lgs. 65/2017). istruzione.it+2Ministero dell'Interno+2 D.M. 9 maggio 2018, n. 378 – Attuazione dell’art. 14 D.Lgs. 65/2017: definisce i percorsi specifici L-19 (Allegato B) e il corso di specializzazione (60 CFU) per laureati LM-85 bis. Ministero dell'Interno+1 Nota MIUR prot. n. 14176 dell’8 agosto 2018 – Attuazione art. 14 D.Lgs. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (chiarimenti su regime transitorio e titoli regionali previgenti). 1.flcgil.stgy.it+1 Nota MIUR prot. n. 23807 del 23 dicembre 2020 – richiami applicativi su DM 378/2018 (validità transitoria dei titoli regionali fino all’attivazione dei percorsi specifici). Regione del Veneto
(a) gli EPSP con L-19/titolo equipollente (comma 595), oppure
(b) gli EPSP “comma 598” (con le decorrenze dell’addendum 17/9/2025).
Spero di essere riuscito a chiarire il suo quesito e ad averle fornito qualche spunto legale per poter dirimere la sua condizione contrattuale.
P.P.C.
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Fonti:

