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Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

Pedagogista - Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e 205/2017
Tel. 345 0818417 | email: cavagnapierpaolo@gmail.com | pec: pierpaolo.cavagna.302@psypec.it

C.F.: CVGPPL78R23B988F | P.IVA: 01088190952

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Passaggio al D2 CCNL COOP in nido comunale

2025-11-04 10:29

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Passaggio al D2 CCNL COOP in nido comunale

Nel complicato panorama legislativo nazionale contraddistinto, ad oggi, da un ordine professionale che ancora non decolla e da tanta nebulosità, Valentina mi scrive:

“Sono educatrice in un nido d’infanzia comunale gestito da Cooperativa sociale assunta dal 2013. Ho il diploma di qualifica di operatore dei servizi sociale conseguito presso Istituto statale nel 2012 ed inviato domanda all’albo degli educatori nel 2024. Da Gennaio ci sarà il passaggio a livello D2 ma secondo loro per me non ci sarà. Mi è stato chiesto inizialmente dei 60 cfu (che so riguardare solo chi ha un percorso universitario) poi mi hanno citato il comma 598 della legge 205/17.

Mi è stato risposto che ci sono degli accordi sindacali. Io ho riguardato assiduamente le leggi ma non sono mia materia. Il mio titolo rientrava tra i validi per l’iscrizione all’albo e nelle citate leggi, fino a quella più recente, ho sempre avuto un riscontro positivo ma non sono sicura che possa essere idoneo per il passaggio al D2. Le mie funzioni sono quelle di educatore professionale.”

 

Spero di essere riuscito a chiarire il suo quesito e ad averle fornito qualche spunto legale per poter dirimere la sua condizione contrattuale. P.P.C. ____ Fonti:

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E dunque, proviamo a districarci un pochino all’interno della legislazione nazionale, regionale, dei decreti ministeriali, delle modifiche e dei nuovi riassetti del CCNL. Partiamo dal quadro, con i riferimenti di legge puntuali, applicati al caso (nido d’infanzia comunale gestito da cooperativa, assunta dal 2013, diploma di “operatore dei servizi sociali” 2012, domanda di iscrizione all’Ordine professionale nel 2024).

1) Quali titoli servono per lavorare nei servizi 0-3 (nidi)

  • La cornice generale è il D.Lgs. 65/2017 (sistema integrato 0-6). Per l’educatore nei servizi 0-3 il titolo ordinario è Laurea L-19 (o LM-85 bis con percorso specifico), con norme transitorie che riconoscono i titoli regionali previgenti entro limiti temporali/territoriali. A valle sono stati emanati atti applicativi del MIM (es. DM 378/2018 e note), che confermano L-19/LM-85bis e, in fase transitoria, i titoli regionali conseguiti entro le scadenze previste. (Gazzetta Ufficiale)
  • In molte Regioni (es. Emilia-Romagna, ma non solo) fra i titoli regionali previgenti rientrano il tecnico/operatore dei servizi sociali o assistente di comunità infantile, validi solo per l’accesso al profilo educativo 0-3 nel territorio che li prevede e se conseguiti entro i termini fissati. Questo riconoscimento non equivale alla qualifica nazionale di “educatore professionale socio-pedagogico”. (Sociale Emilia-Romagna)

2) Che cosa prevedono i commi 594–601 della Legge 205/2017

La L. 205/2017 ha definito le figure e i canali per ottenere la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (EPSP):

  • Comma 595 – Qualifica EPSP con Laurea L-19 (via “ordinaria”). (Consiglio Regionale Calabria)
  • Comma 597Percorso transitorio 60 CFU: acquisiscono la qualifica EPSP coloro che, alla data di entrata in vigore (1/1/2018), avevano determinati requisiti (p.es. almeno 3 anni di attività come educatore, o inquadramento pubblico tramite concorso, o diploma magistrale ≤ a.s. 2001/02) a condizione di frequentare un corso universitario da 60 CFU “da intraprendere entro tre anni” (finestra poi gestita dalle università tra 2018-2021). Questo è il famoso “60 CFU”. (Consiglio Regionale Calabria)
  • Comma 598 – Qualifica EPSP senza 60 CFU per chi, al 1/1/2018, era a tempo indeterminato negli ambiti educativi (comma 594) e aveva 50 anni + almeno 10 anni di servizio, oppure almeno 20 anni di servizio. (Consiglio Regionale Calabria)
  • Comma 600 – La sola acquisizione della qualifica non dà diritto automatico a un diverso inquadramento nelle amministrazioni ed enti pubblici (rilevante per i dipendenti pubblici; tu però lavori con CCNL Cooperative Sociali, quindi l’inquadramento dipende dal contratto collettivo di settore). (Consiglio Regionale Calabria)

3) CCNL Cooperative Sociali e passaggio al livello D2

Nel settore cooperativa sociale l’inquadramento è regolato dal CCNL Cooperative Sociali:

  • Il profilo D2 è quello dell’educatore con titolo, espressamente ricondotto all’educatore professionale socio-pedagogico in possesso del titolo qualificante come da comma 595 L. 205/2017 (cioè L-19 o titolo equipollente che dia la qualifica EPSP). Chi non ha tale qualifica sta in genere al D1 (educatore senza titolo). (ilcardo.it)
  • Addendum 17/9/2025 al CCNL: è stato siglato un accordo che riconosce il D2 (con un passaggio economico intermedio dall’11/2025) anche agli EPSP “comma 598”; e fissa decorrenze economiche (ETR da 82€ da 11/2025) e inquadramento D2 dal 1/1/2026. Questo non riguarda chi non rientra nel comma 598. (Legacoop Nazionale)

4) Applicazione al caso specifico

  • Comma 598 (L. 205/2017): non si applica. Al 1/1/2018 Valentina aveva 34 anni e circa 5 anni di servizio (assunta 2013), quindi né 50+10 anni20 anni.
  • Percorso 60 CFU (comma 597): è proprio lo strumento pensato per chi lavorava come educatore senza L-19 e aveva almeno 3 anni di servizio al 1/1/2018 (caso specifico), ma la qualifica EPSP si ottiene solo se si è svolto e completato il corso universitario da 60 CFU dentro la finestra prevista. Se non si è conseguito quei 60 CFU, non si ha la qualifica EPSP via comma 597.
  • Titolo regionale/diploma 2012: può essere stato valido per l’accesso ai posti di educatore 0-3 in alcune Regioni in fase transitoria (es. Emilia Romagna), ma non equivale automaticamente alla qualifica EPSP richiesta dal CCNL per il D2.
  • Ordine 2024 (L. 55/2024): l’iscrizione all’albo degli educatori socio-pedagogici è regolata dalla L. 55/2024; i requisiti rinviano a L-19 oppure alle qualifiche riconosciute dalla L. 205/2017 (compresi i casi di 597/598). L’iscrizione all’albo, da sola, non obbliga il datore ad attribuire il livello D2: l’inquadramento resta disciplinato dal CCNL e dai requisiti ivi indicati.

5) Quindi, ho diritto al D2 da gennaio?

In base alle norme vigenti e ai testi contrattuali:

  • , al D2 di regola hanno diritto:
    (a) gli EPSP con L-19/titolo equipollente (comma 595), oppure
    (b) gli EPSP “comma 598” (con le decorrenze dell’addendum 17/9/2025).
  • No, non risulta un diritto al D2 se manca la qualifica EPSP (né via 595, né via 597, né via 598). Nel suo caso, comma 598 escluso per requisiti anagrafici/anzianità e, se non ha completato i 60 CFU del comma 597, non ha il titolo EPSP richiesto dal CCNL per il D2. Questo spiega perché le abbiano citato sia i 60 CFU sia il comma 598.

6) Cosa può fare subito

  1. Atti regionali: procurarsi l’eventuale provvedimento regionale che, nel 2012-2017, riconosceva il suo diploma per l’accesso ai posti 0-3 (utile per rassicurare sull’idoneità al servizio, anche se non per il D2).
  2. CCNL/Accordi: chieda alla cooperativa il testo dell’addendum del 17/9/2025 applicato in azienda (molte centrali lo hanno pubblicato) e una risposta scritta che colleghi il mancato D2 ai requisiti del comma 595/597/598 (così ha un atto formale anche per eventuale assistenza sindacale/legale).
  3. Percorso abilitante oggi: se vuole arrivare al D2 per “titolo”, le strade tipiche sono:
  • conseguire L-19 (diversi atenei offrono percorsi flessibili per chi lavora);
  • oppure, se in passato ha completato un 60 CFU ai sensi del comma 597, far valere quella qualifica (con attestazione/università).
Spero di essere riuscito a chiarire il suo quesito e ad averle fornito qualche spunto legale per poter dirimere la sua condizione contrattuale.


P.P.C.
____


Fonti:

Ecco le fonti legislative nazionali pertinenti:

  • Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594–601 (disciplina di educatore professionale socio-pedagogico/pedagogista e disposizioni transitorie, inclusi 60 CFU e comma 598). Pubblicata in G.U. n. 302 del 29-12-2017. (Consiglio Regionale Calabria)

  • Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 — “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni”. Pubblicato in G.U. n. 112 del 16-05-2017. (gazzettaufficiale.it)

  • Legge 15 aprile 2024, n. 55 — “Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali” (entrata in vigore: 08-05-2024). (gazzettaufficiale.it)

  • D.M. 22 novembre 2021, n. 334Adozione delle “Linee pedagogiche per il sistema integrato zerosei” (art. 10, c. 4, D.Lgs. 65/2017). istruzione.it+2Ministero dell'Interno+2

  • D.M. 9 maggio 2018, n. 378Attuazione dell’art. 14 D.Lgs. 65/2017: definisce i percorsi specifici L-19 (Allegato B) e il corso di specializzazione (60 CFU) per laureati LM-85 bis. Ministero dell'Interno+1

  • Nota MIUR prot. n. 14176 dell’8 agosto 2018Attuazione art. 14 D.Lgs. 65/2017. Titoli di accesso alla professione di educatore dei servizi educativi per l’infanzia (chiarimenti su regime transitorio e titoli regionali previgenti). 1.flcgil.stgy.it+1

  • Nota MIUR prot. n. 23807 del 23 dicembre 2020 – richiami applicativi su DM 378/2018 (validità transitoria dei titoli regionali fino all’attivazione dei percorsi specifici). Regione del Veneto


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