Buongiorno
Le scrivo per chiederle chiarimenti rispetto alla condizioni idonee per l' apertura di uno studio.
Le spiego nel dettaglio.
In collaborazione con una psicologa, abbiamo avviato un servizio psicopedagogico i cui destinatari sono bambini/ ragazzi con DSA o difficoltà scolastiche.
Il servizio, prettamente domiciliare richiede comunque di avere uno studio per appoggiarci sia per i colloqui con i familiari, che per l' intervento nel caso in cui a domicilio non fosse possibile. Avrei trovato disponibilitá presso uno studio fisioterapico, che non è un poliambulatorio. Da qui il dubbio, tale studio puó ospitare una figura pedagogica?
Ulteriore dubbio, con la psicologa abbiamo deciso di non creare una Srl, solo di collaborare come libere professioniste. È possibile una tale collaborazione?
Devo dichiarare a qualche ente/ all' albo tale collaborazione? Eventualmente a quale ente?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità, in attesa di un suo riscontro, le porgo cordiali saluti
Giulia

Giulia buongiorno
sostanzialmente, se ho ben capito, lei e la collega psicologia collaborereste mantenendo ognuna la sua autonomia fiscale, quindi operando ognuna come singolo professionista. Da ciò deriva la risposta al secondo quesito: è possibile? sussiste l'obbligo di notazione a terzi?
E la risposta è positiva nel primo caso e negativa nel secondo. Si, è assolutamente possibile la collaborazione a patto che non violi quanto previsto dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34) che vietano espressamente la costituzione di società tra professioni regolamentate in ordini professionali e professioni non regolamentate ex lege 4/2013. E poichè non sussiste -formalmente- alcuna entità legale o fiscale non sussiste alcun obbligo di comunicazione ad enti terzi.Circa la possibilità d'uso dello spazio dello studio fisioterpico, tuttavia, suggerisco prudenza. Il fisioterpista rientra a tutte gli effetti tra le attività professionali regolamentate in ordini professionali, le cosiddette “professioni protette”. Pertanto lo studio risulta essere sanitario a tutti gli effetti, e come tale pone il veto di co-working con professioni non ordinistiche. Tenga presente che, a seconda dei locali e delle attrezzature presenti, lo studio può assumere natura di studio associato, ambulatorio o poliambulatorio, con le relative ricadute normative.Spero di esserle stato utile.
Cordialmente
PPC

