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Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

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Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

Collaborazione tra Pedagogista & Psicologa

2023-02-14 11:07

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pedagogista, psicologo, collaborazione, apertura,

Collaborazione tra Pedagogista & Psicologa

Buongiorno
Le scrivo per chiederle chiarimenti rispetto alla condizioni idonee per l' apertura di uno studio.
Le spiego nel dettaglio.
In collaborazione con una psicologa, abbiamo avviato un servizio psicopedagogico i cui destinatari sono bambini/ ragazzi con DSA  o difficoltà scolastiche.
Il servizio, prettamente domiciliare richiede comunque di avere uno studio per appoggiarci sia per i colloqui con i familiari, che per l' intervento nel caso in cui a domicilio non fosse possibile. Avrei trovato disponibilitá presso uno studio fisioterapico, che non è un poliambulatorio. Da qui il dubbio, tale studio puó ospitare una figura pedagogica?
Ulteriore dubbio, con la psicologa  abbiamo deciso di non creare una Srl, solo di collaborare come libere professioniste. È possibile una tale collaborazione?
Devo dichiarare a qualche ente/ all' albo tale collaborazione? Eventualmente  a quale ente?
La ringrazio anticipatamente per la disponibilità, in attesa di un suo riscontro, le porgo cordiali saluti

Giulia

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Giulia buongiorno
sostanzialmente, se ho ben capito, lei e la collega psicologia collaborereste mantenendo ognuna la sua autonomia fiscale, quindi operando ognuna come singolo professionista. Da ciò deriva la risposta al secondo quesito: è possibile? sussiste l'obbligo di notazione a terzi?
E la risposta è positiva nel primo caso e negativa nel secondo. Si, è assolutamente possibile la collaborazione a patto che non violi quanto previsto dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (decreto del Ministero della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34) che vietano espressamente la costituzione di società tra professioni regolamentate in ordini professionali e professioni non regolamentate ex lege 4/2013. E poichè non sussiste -formalmente- alcuna entità legale o fiscale non sussiste alcun obbligo di comunicazione ad enti terzi.
Circa la possibilità d'uso dello spazio dello studio fisioterpico, tuttavia, suggerisco prudenza. Il fisioterpista rientra a tutte gli effetti tra le attività professionali regolamentate in ordini professionali, le cosiddette “professioni protette”. Pertanto lo studio risulta essere sanitario a tutti gli effetti, e come tale pone il veto di co-working con professioni non ordinistiche. Tenga presente che, a seconda dei locali e delle attrezzature presenti, lo studio può assumere natura di studio associato, ambulatorio o poliambulatorio, con le relative ricadute normative.Spero di esserle stato utile.
Cordialmente
PPC


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