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Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

Pedagogista - Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e 205/2017
Tel. 345 0818417 | email: cavagnapierpaolo@gmail.com | pec: pierpaolo.cavagna.302@psypec.it

C.F.: CVGPPL78R23B988F | P.IVA: 01088190952

Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

Psicologa/Educatrice che lavora come mentor: come gestire la professione?

2025-11-26 09:45

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psicologi, prestazione-occasionale, educatori, ordine, mentor, cooperativa, inps, iva, partita,

Psicologa/Educatrice che lavora come mentor: come gestire la professione?

Salve la contatto per un' informazione per cortesia, trovandomi in difficoltà rispetto ad una situazione che vorrei sbloccare senza rischi possibilmente: sono oltre che psicologa iscritta all'Ordine, anche educatrice professionale. Oltre che lavorare da quasi 20 con cooperativa, quest'anno ho avuto modo di lavorare cone educatrice anche in una scuola come mentor (prestazione d opera). Ora ho saputo solo da poco dell esistenza dell'Ordine degli educatori e volevo capire se cosi come per gli psicologi, è prevista l'apertura della partita IVA anche per prestazioni del genere. Avevo fatto la domanda di partecipazione figurando come educatrice proprio perche credevo non fosse necessaria (trovo ingiusto aprirla per occasioni cosi sporadiche al momento) e so pure che l'iscrizione all'Ordine degli educatori (da cui non ho saputo a chi rivolgermi) è fattibile entro marzo 26 anche per lavorare da dipendente nella cooperativa. Se potessi farne a meno, almeno in questo caso, può bastare una semplice fattura senza IVA rimanendo comunque in regola? Supererei di poco i 5mila euro ma in quel caso ho capito come muovermi.
Grazie infinite in anticipo.

Buongiorno Tina

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Buongiorno Tina

provo a risponderti mettendo in fila i pezzi, perché qui si intrecciano fisco, Ordine degli Psicologi e nuovo Ordine degli Educatori. Ti do indicazioni generali: per la decisione definitiva è davvero importante far vedere il tutto a un/una commercialista di fiducia.

1. Prestazione occasionale e soglia dei 5.000 €

Senza partita IVA puoi essere pagata come lavoro autonomo occasionale (la classica “prestazione d’opera occasionale”) solo se l’attività è:
- episodica/saltuaria
- non organizzata come vero lavoro autonomo (niente studio, struttura, sito, promozione continuativa, ecc.)
- non svolta con abitualità nel tempo

In questo caso:
- emetti una ricevuta per lavoro autonomo occasionale, non una fattura vera e propria;
- se il committente è una scuola/ente (quindi sostituto d’imposta), ti applica la ritenuta d’acconto del 20% sul compenso lordo.

La famosa soglia dei 5.000 € lordi annui riguarda solo l’INPS:
- fino a 5.000 € annui di compensi da lavoro autonomo occasionale non paghi contributi;
- oltre i 5.000 € annui, devi iscriverti alla Gestione Separata INPS e pagare i contributi solo sulla parte che supera i 5.000 €.

Quindi: superare di poco i 5.000 € non obbliga da solo ad aprire la partita IVA, ma fa scattare l’obbligo contributivo (Gestione Separata) sulla quota eccedente.

Anche le scuole, quando chiamano “esperti esterni” senza partita IVA, usano spesso proprio il lavoro autonomo occasionale, con limite gestito in questo modo.

2. Cosa cambia se sei iscritta ad un Ordine (psicologi + nuovo Ordine educatori)

Qui viene la parte “spinosa”.

Per gli psicologi

L’Agenzia delle Entrate e gli Ordini degli Psicologi hanno chiarito che:
- l’iscrizione all’Albo fa presumere che l’attività sia professionale e abituale;
- quindi le prestazioni tipiche dello psicologo non possono essere considerate occasionali;
- per svolgere attività da psicologa come libera professionista serve la partita IVA (o un contratto di lavoro dipendente / co.co.co, ma non la prestazione occasionale).

In più, un’interpretazione fiscale molto diffusa dice che:
«Nessuna attività di un professionista iscritto ad un Albo può essere inquadrata come prestazione occasionale, se è collegata alla professione per cui è iscritto».

Eccezione importante:
Se tu, psicologa iscritta all’Albo, fai un’attività totalmente scollegata (esempio classico: medico che fa siti web, avvocato che fa illustrazioni), quella può ancora essere trattata come prestazione occasionale, perché non è legata alla professione ordinistica.

Per il nuovo Ordine degli Educatori

La Legge 55/2024 ha istituito:
- l’albo dei pedagogisti
- l’albo degli educatori professionali socio-pedagogici
- e il relativo Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, con iscrizione obbligatoria per esercitare la professione.

Successivamente, il DL 117/2025 ha:
- prorogato il termine per presentare domanda di iscrizione al 31 marzo 2026;
- chiarito che fino alla piena operatività degli albi si può continuare a lavorare anche se non si è ancora presentata domanda.

Questo significa che:
- puoi continuare a lavorare in cooperativa come dipendente (educatrice) anche in questa fase transitoria;
- ma, una volta che l’albo sarà operativo, per esercitare come educatrice professionale sarà richiesto essere iscritta all’albo (indipendentemente dal fatto che tu sia dipendente o autonoma).

Sul piano fiscale, è molto probabile che, per le prestazioni rese come educatrice iscritta all’albo, l’Agenzia delle Entrate applichi la stessa logica già usata per medici, psicologi, ecc.: niente prestazioni occasionali per l’attività tipica dell’albo, ma solo:
- lavoro dipendente, oppure
- collaborazione coordinata e continuativa, oppure
- lavoro autonomo con partita IVA.

(Questo per ora è un ragionamento per analogia, ma la direzione è quella.)

3. Il tuo caso concreto: incarico come mentor a scuola

Qui la domanda chiave è: che tipo di attività stavi svolgendo “di fatto”?

Ti semplifico in due scenari.

A) Se di fatto è attività “professionale” collegata alla psicologia/educazione

Esempi:
- sportello di ascolto psicologico, prevenzione del disagio, consulenza a studenti/genitori “in quanto psicologa”;
- progettazione e conduzione di interventi che rientrano chiaramente nelle competenze tipiche di psicologo/educatore professionale.

In questo caso:
- l’attività è molto facilmente riconducibile all’attività ordinistica;
- la linea prudente (e quella più aderente alle interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate) è che non dovrebbe essere gestita come prestazione occasionale, ma come:
  - lavoro dipendente, oppure
  - co.co.co., oppure
  - lavoro autonomo con partita IVA e fattura.

In altre parole: se la scuola ti ha coinvolta proprio perché sei psicologa/educatrice, per fare attività tipiche di quegli ambiti, la prestazione occasionale è rischiosa sul piano fiscale.

B) Se invece è attività educativa “generica”, non collegata alla professione ordinistica

Esempi (solo indicativi):
- supporto compiti, piccolo gruppo studio, sorveglianza educativa;
- laboratori ludico–educativi dove non c’è diagnosi, valutazione, counseling psicologico, ecc.

Se il progetto è davvero:
- saltuario (es. solo quest’anno, per qualche mese);
- legato a un singolo incarico scolastico e non inserito in un’attività continuativa di libero professionista;
- formalizzato come lavoro autonomo occasionale,

molti commercialisti ritengono possibile trattarlo ancora come prestazione occasionale senza partita IVA, con:
- ricevuta per prestazione occasionale;
- ritenuta d’acconto 20%;
- gestione separata INPS solo sulla quota oltre i 5.000 € annui.

Ma attenzione:
non basta “chiamarla” educazione se in pratica fai la psicologa a scuola. L’Agenzia delle Entrate e gli Ordini guardano alla sostanza di ciò che fai, non all’etichetta.

4. Risposte secche alle tue domande

«Devo aprire la partita IVA per questo lavoro da educatrice/mentor a scuola?»
- Se il contenuto dell’incarico è tipico della tua professione ordinistica (psicologa/educatrice professionale), la risposta prudente è sì, salvo che la scuola/cooperativa ti inquadri come dipendente o co.co.co.
- Se è davvero un intervento educativo generico, episodico e limitato, non strutturato come attività professionale autonoma, può darsi che sia ancora gestibile come lavoro autonomo occasionale senza partita IVA, ma è un terreno grigio che va valutato caso per caso da un commercialista.

«Posso fare una semplice fattura senza IVA e stare in regola?»
Tecnicamente, senza partita IVA non emetti una fattura, ma una:
“ricevuta per prestazione di lavoro autonomo occasionale”
con:
- compenso lordo;
- ritenuta d’acconto del 20% operata dalla scuola;
- indicazione dell’eventuale contributo INPS a tuo carico se superi i 5.000 € annui complessivi.

Questo è corretto solo se:
- l’attività rientra davvero nei requisiti della prestazione occasionale,
- e non è qualificabile come esercizio della professione da iscritta all’Ordine.

«Supero di poco i 5.000 €: cosa succede?»
- non scatta automaticamente l’obbligo di partita IVA;
- devi però:
  - iscriverti alla Gestione Separata INPS;
  - far versare (in parte a tuo carico, in parte del committente) i contributi sulla quota eccedente i 5.000 €;
  - comunicare ai committenti il superamento della soglia.

«Iscrizione all’Ordine degli educatori entro marzo 2026: è vero? E cosa succede al lavoro in cooperativa?»
Sì:
- la Legge 55/2024 ha istituito l’Ordine e gli albi;
- il DL 117/2025 ha prorogato il termine per le domande di iscrizione al 31 marzo 2026 e ha confermato che, fino alla piena operatività degli albi, chi è già in servizio può continuare a lavorare anche se non ha ancora presentato domanda.

Per il tuo lavoro come dipendente di cooperativa:
- non è richiesta partita IVA, ieri come domani;
- al massimo, a regime, ti verrà chiesto di essere iscritta all’albo per poter occupare quel ruolo (ma questo riguarda il titolo professionale, non il regime fiscale).

5. Cosa fare, concretamente, adesso

Per aiutarti a “sbloccare” la situazione senza rischi inutili, ti suggerirei:

1) Recuperare il testo dell’incarico della scuola
Guarda esattamente come è scritto:
- parla di “prestazione di lavoro autonomo occasionale”?
- ti qualifica come psicologa, educatrice professionale, mentor generica?

2) Sentire un/una commercialista (anche online va benissimo) portando:
- copia del contratto o del progetto scolastico;
- importi previsti (così vede l’effetto del superamento di poco dei 5.000 €);
- la tua situazione attuale (dipendente in cooperativa, iscrizione Ordine Psicologi, futura iscrizione Ordine Educatori).

3) Scrivere alla segreteria del tuo Ordine degli Psicologi regionale
Chiedendo esplicitamente: “Questo tipo di attività in scuola come mentor, così descritta, è considerata attività da psicologo ai fini ordinistici?”
Il loro parere ti aiuta molto a capire quanto sei “vicina” all’area psicologica vera e propria.

4) Per il futuro
Se pensi che:
- le collaborazioni con scuole come mentor/educatrice;
- eventuale attività clinica / psicologica privata
possano aumentare o diventare ricorrenti, valuta senza paura l’idea di una partita IVA in regime forfettario: per molti professionisti della relazione d’aiuto è il modo più lineare di lavorare, con una gestione meno “terribile” di quanto sembra all’inizio.

5) Valuta anche la strada “tramite cooperativa”
In alcuni casi la scuola può affidare il progetto alla cooperativa (che fattura) e tu lavori come parte dell’orario o con un’integrazione contrattuale: questo ti evita completamente il problema partita IVA/occasionale, ma dipende dalla disponibilità delle parti.

__________________

Fonti utilizzate per la risposta
1. INPS, «I contributi dei lavoratori autonomi occasionali», scheda informativa che illustra la soglia di 5.000 € per l’esenzione contributiva e l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata sulla sola parte eccedente.
2. Commercialista Telematico, «Lavoro autonomo occasionale: come e quando iscriversi a Gestione Separata INPS», articolo che spiega modalità e conseguenze del superamento della soglia dei 5.000 € annui.
3. Alias Digital, «Prestazione occasionale: cos’è e a cosa serve», guida divulgativa sulla natura del lavoro autonomo occasionale, requisiti di saltuarietà e ritenuta d’acconto del 20%.
4. Fidocommercialista, «Come fatturare senza partita IVA – Prestazione occasionale», guida pratica sulla ricevuta per prestazione occasionale, ritenuta d’acconto e distinzione rispetto alla fattura con partita IVA.
5. Fiscozen, «Superamento 5.000€ in prestazione occasionale», guida fiscale che chiarisce il significato previdenziale della soglia dei 5.000 € e l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata.
6. Ordine degli Psicologi del Lazio, «Perché non è possibile effettuare prestazioni occasionali», nota che riporta l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate sull’obbligo di partita IVA per lo psicologo iscritto all’Albo.
7. Ordine degli Psicologi del Lazio, «Partita IVA e regimi fiscali», scheda informativa che richiama l’art. 5 del d.P.R. 633/1972 in relazione all’obbligo di apertura di partita IVA per l’esercizio della professione di psicologo.
8. Fiscomania, «Prestazioni occasionali vietate per iscritti ad albi professionali», articolo che sintetizza il principio per cui le attività collegate alla professione ordinistica non possono essere inquadrate come prestazioni occasionali.
9. Fiscozen, «Psicologo senza partita IVA: quando può lavorare?», guida che conferma l’impossibilità di erogare servizi psicologici tramite lavoro autonomo occasionale per gli iscritti all’Albo.
10. Legge 15 aprile 2024, n. 55, «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione dei relativi albi professionali», che istituisce l’albo dei pedagogisti e l’albo degli educatori professionali socio–pedagogici e rende obbligatoria l’iscrizione per l’esercizio delle relative professioni.
11. CONPED, «Legge 55/2024 – Ordine delle Professioni Pedagogiche ed Educative», nota di sintesi che illustra contenuti e prima applicazione della Legge 55/2024.
12. Tribunale di Palermo, comunicazione su «Albi dei pedagogisti e degli educatori professionali socio-pedagogici», che dà atto della proroga del termine per le domande di iscrizione agli albi al 31 marzo 2026.
13. FiscoeTasse, «Pedagogisti ed Educatori: proroga dei termini e nuovo regime transitorio», articolo che commenta il D.L. 117/2025 e il regime transitorio per chi già lavora nel settore educativo.


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