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Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

Pedagogista - Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e 205/2017
Tel. 345 0818417 | email: cavagnapierpaolo@gmail.com | pec: pierpaolo.cavagna.302@psypec.it

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Una LM in pedagogia "assorbe" legalmente la l19?

2025-11-15 11:22

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Una LM in pedagogia "assorbe" legalmente la l19?

Uno dei temi più dibattuti in ambito educativo professionale riguarda l’inquadramento giuridico della figura di laureato magistrale in area pedagogica privo di laurea triennale L-19, con riferimento alla possibilità di definirsi educatore professionale socio-pedagogico e di concorrere a posizioni lavorative che richiedono espressamente tale figura.
Proverò quindi a dare una risposta giuridica al quesito appoggiandomi all’analisi della legislazione di settore vigente.

1. Premessa normativa
La disciplina positiva delle professioni educative e pedagogiche è stata introdotta, in via organica, dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, commi 594–601 e successivamente integrata dalla Legge 15 aprile 2024, n. 55, istitutiva degli albi professionali degli educatori professionali socio-pedagogici e dei pedagogisti.

2. Definizione di educatore professionale socio-pedagogico
L’art. 1, comma 595, della L. 205/2017 attribuisce la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico (EPSP) a chi è in possesso di laurea nella classe L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione) ovvero di titoli considerati equipollenti o riconosciuti attraverso i meccanismi transitori previsti dalla stessa legge (commi 595, 597, 598).
La L. 55/2024, nell’istituire l’Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, conferma tale assetto, prevedendo che per l’esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico e per l’iscrizione al relativo Albo siano necessari la laurea triennale abilitante di classe L-19 (o corrispondente qualifica conseguita ai sensi dei commi 595, 597, 598 della L. 205/2017) e il superamento dell’esame di Stato.

3. Definizione di pedagogista e titoli richiesti
La stessa L. 205/2017, al comma 595, individua nella laurea magistrale nelle classi LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 (o titoli ad esse equiparati) il requisito per l’accesso alla qualifica di pedagogista. La L. 55/2024 recepisce questa impostazione, istituendo una sezione specifica dell’Albo per i pedagogisti, distinta da quella degli educatori professionali socio-pedagogici.
Ne deriva che il legislatore configura due professioni autonome e distinte: da un lato l’educatore professionale socio-pedagogico (profilo di livello triennale), dall’altro il pedagogista (profilo di livello magistrale), ciascuna con propri requisiti di accesso, propri ambiti di responsabilità e un proprio albo.

4. Laurea magistrale pedagogica senza laurea L-19
Il quesito riguarda il caso del laureato magistrale in area pedagogica (LM-50/57/85/93 o titoli equivalenti) che non sia in possesso della laurea triennale L-19 e che non abbia usufruito dei percorsi transitori (corsi intensivi da 60 CFU o riconoscimento per anzianità di servizio) previsti dalla L. 205/2017.
In tale situazione, il soggetto possiede i requisiti per l’accesso alla qualifica di pedagogista, ma non soddisfa, in via automatica, i requisiti normativi per la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, che rimane legata alla laurea L-19 o alle specifiche misure transitorie. Nessuna disposizione della L. 205/2017 né della L. 55/2024 prevede che il possesso del titolo magistrale pedagogico comporti automaticamente anche il riconoscimento della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.

5. Sul principio di “assorbenza” del titolo superiore
In ambito concorsuale pubblico, in particolare nel settore scolastico, la giurisprudenza amministrativa ha talvolta riconosciuto il c.d. principio di “assorbenza” del titolo superiore, ammettendo che un titolo di studio di livello più elevato e appartenente alla stessa area disciplinare possa valere anche ai fini dei concorsi che richiedono un titolo di livello inferiore.
Tale principio, tuttavia:

  • non è codificato espressamente in una norma generale;
  • viene applicato caso per caso dai giudici amministrativi, sulla base della concreta comparazione tra i piani di studio;
  • non è stato, allo stato attuale, recepito in modo esplicito nella normativa sulle professioni pedagogiche (L. 205/2017 e L. 55/2024).
Ne consegue che, in assenza di un chiaro fondamento normativo in materia di professioni pedagogiche, il principio di assorbenza non può essere invocato in via generale per sostenere che il pedagogista “assorba” automaticamente anche la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico.
6. Partecipazione a selezioni per posti di educatore professionale socio-pedagogico
Occorre distinguere tra:
a) Concorsi pubblici o selezioni formalizzate
Nei casi in cui il bando preveda espressamente, quale requisito di accesso, il possesso della laurea L-19 (o titolo dichiarato equipollente, ovvero qualifica di educatore socio-pedagogico ai sensi della L. 205/2017), il laureato magistrale in area pedagogica privo di L-19 non possiede il titolo richiesto. L’amministrazione aggiudicatrice può legittimamente escluderlo dalla procedura, salvo che non vi sia un esplicito riconoscimento da parte del bando stesso dell’equivalenza del titolo magistrale al titolo richiesto.
b) Selezioni nel privato sociale e nel terzo settore
Nel settore privato (cooperative sociali, enti del terzo settore, associazioni, fondazioni), l’applicazione dei requisiti può essere talvolta più flessibile. È possibile che un ente decida di valutare positivamente il profilo del pedagogista per posizioni denominate “educatore”, purché ciò non contrasti con normative regionali, standard di accreditamento o requisiti specifici previsti da convenzioni e appalti. Tuttavia, laddove gli atti normativi o contrattuali richiamino in modo puntuale la figura dell’educatore professionale socio-pedagogico in senso tecnico-giuridico, l’ente datore di lavoro dovrebbe attenersi a tali requisiti.

7. Possibilità di definirsi “educatore professionale socio-pedagogico”
Alla luce del quadro normativo delineato, il laureato magistrale pedagogico privo di laurea L-19 e non rientrante nei regimi transitori non può, di regola, qualificarsi giuridicamente come “educatore professionale socio-pedagogico”, salvo il caso in cui abbia acquisito tale qualifica attraverso uno dei canali specificamente previsti dalla L. 205/2017 (corsi da 60 CFU, riconoscimenti per anzianità di servizio, ecc.).Rimane ovviamente possibile, sul piano descrittivo, indicare nello storico professionale lo svolgimento di funzioni educative, ma ciò è diverso dall’utilizzare il titolo professionale protetto di educatore professionale socio-pedagogico così come definito dalla normativa vigente.


8. Conclusioni operative
1) Il possesso della laurea magistrale in area pedagogica (LM-50/57/85/93 o equivalenti) non comporta, di per sé, l’acquisizione della qualifica di educatore professionale socio-pedagogico, in assenza di laurea L-19 o di specifici percorsi di riconoscimento previsti dalla L. 205/2017.

2) Il laureato magistrale pedagogico può quindi rivendicare con certezza la qualifica di pedagogista, ma non può, in via automatica, definirsi educatore professionale socio-pedagogico.

3) La partecipazione a selezioni che richiedano formalmente la figura di educatore professionale socio-pedagogico (con riferimento espresso a L-19 o a titoli equipollenti) è giuridicamente problematica per chi non possiede tali titoli; l’eventuale ammissione o esclusione dipenderà dalla formulazione del bando e dalle scelte discrezionali dell’ente, con possibili margini di contenzioso ma senza una garanzia generalizzata di riconoscimento.

4) Il principio di assorbenza del titolo superiore, in mancanza di un’esplicita previsione normativa nel settore delle professioni pedagogiche, non può essere ritenuto sufficiente, da solo, a colmare la mancanza del titolo triennale L-19 o di una specifica qualifica di educatore socio-pedagogico.


_________________
1. Fonti normative primarie

• Legge 27 dicembre 2017, n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", in particolare l’art. 1, commi 594–601 , che disciplina le figure di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista, nonché i regimi transitori di riconoscimento dei titoli.
• Legge 15 aprile 2024, n. 55, "Istituzione degli Ordini delle professioni pedagogiche ed educative e degli albi professionali degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti", con particolare riferimento agli articoli relativi ai requisiti di accesso alle professioni e all’iscrizione agli Albi (educatore professionale socio-pedagogico e pedagogista).

2. Normativa sugli ordinamenti didattici universitari
• Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l’autonomia didattica degli atenei", con riferimento alle classi di laurea L-19 (Scienze dell’educazione e della formazione) e alle classi di laurea magistrale LM-50, LM-57, LM-85, LM-93 (ambito pedagogico).
• Decreti ministeriali istitutivi e di aggiornamento delle classi di laurea L-19 e delle lauree magistrali LM-50, LM-57, LM-85, LM-93, per la definizione degli obiettivi formativi qualificanti e dei relativi sbocchi professionali.

3. Giurisprudenza e prassi interpretativa (riferimento generale)
• Giurisprudenza amministrativa in tema di "assorbenza" del titolo di studio superiore rispetto al titolo richiesto nei bandi di concorso (sentenze di TAR e Consiglio di Stato), utilizzata come riferimento generale per inquadrare, in via analogica, il dibattito sulla spendibilità del titolo magistrale pedagogico rispetto ai requisiti triennali. Non si è fatto riferimento ad una singola pronuncia, ma ad un orientamento interpretativo consolidato e comunque applicato caso per caso.

4. Documentazione tecnico-interpretativa (indicazioni generali)
• Documentazione di carattere interpretativo e informativo pubblicata da Ordini, associazioni professionali, enti del terzo settore e atenei (ad es. linee guida su accesso ai corsi L-19, percorsi di riconoscimento dei 60 CFU, indicazioni per l’accesso agli Albi professionali degli educatori socio-pedagogici e dei pedagogisti), utilizzata a fini ricognitivi e non come fonte normativa in senso stretto.


Nb: il presente testo ha natura meramente informativa e ricognitiva del quadro normativo noto alla data odierna e non sostituisce un formale parere legale pro veritate rilasciato da un professionista abilitato.







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