e0fd20b3-28d9-4608-a899-06ec7da592bd

twitter
facebook
linkedin
youtube

Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

Pedagogista - Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e 205/2017
Tel. 345 0818417 | email: cavagnapierpaolo@gmail.com | pec: pierpaolo.cavagna.302@psypec.it

C.F.: CVGPPL78R23B988F | P.IVA: 01088190952

Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

La figura dell’assistente ad personam nella scuola italiana (art. 13, Legge 104/1992)

2025-11-14 13:28

Array() no author 92933

assistente-ad-personam, assistente-allautonomia-e-alla-comunicazione, assistenza-specialistica, legge-10492, art-13-legge-104, integrazione-scolastica,

La figura dell’assistente ad personam nella scuola italiana (art. 13, Legge 104/1992)

Quando parliamo di inclusione scolastica, la figura dell’assistente ad personam – oggi più correttamente “assistente all’autonomia e alla comunicazione” – è uno dei tasselli fondamentali del progetto educativo per gli alunni con disabilità.

In questo post provo a mettere ordine dal punto di vista pedagogico e normativo, indicando con precisione i riferimenti di legge.

1. Le basi legislative: da dove nasce l’assistente ad personam
La fonte primaria è la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
L’articolo chiave è l’art. 13 – Integrazione scolastica. In sintesi, questo articolo:
- definisce come si realizza l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità, anche attraverso la programmazione coordinata di servizi scolastici, sanitari e socio-assistenziali;
- prevede l’uso di docenti specializzati per il sostegno didattico;
- al comma 3 introduce espressamente l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisica o sensoriale, precisando che tale funzione rientra nelle competenze degli enti locali.
In particolare, il comma 3 stabilisce che, nelle scuole di ogni ordine e grado, “l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” degli alunni con disabilità è assicurata dagli enti competenti, mantenendo ferme le funzioni di “assistenza scolastica” già attribuite agli enti locali dal DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 42.
Da qui l’origine della denominazione “assistente ad personam”: un operatore che lavora su uno specifico alunno, sostenendone autonomia e comunicazione.

2. L’evoluzione normativa: enti locali, sanità, scuola
Dopo la Legge 104/92, altre disposizioni delineano meglio il perimetro di questa figura.
2.1. DPR 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento
Il DPR 24 febbraio 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento sui compiti delle USL in materia di alunni con handicap) disciplina, tra l’altro:
- la Diagnosi Funzionale,
- il Profilo Dinamico Funzionale,
- il Piano Educativo Individualizzato (PEI),
come strumenti con cui scuola, servizi sanitari ed enti locali progettano insieme il percorso dell’alunno. È proprio nel PEI che si definisce anche il fabbisogno di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, cioè del cosiddetto assistente ad personam.
2.2. D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 139
Con il D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, l’art. 139 attribuisce a Province e Comuni i “servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio”.
Tra questi servizi rientra proprio l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione personale prevista dall’art. 13 comma 3 della Legge 104/92.
In pratica:
- lo Stato (tramite il Ministero dell’Istruzione) garantisce i docenti curricolari e di sostegno;
- gli enti locali (Comuni/Province, oggi spesso con normativa regionale di dettaglio) garantiscono l’assistenza specialistica ad personam.

3. Chi è e cosa fa l’assistente ad personam
La normativa non usa sempre la stessa etichetta, ma parla di:
- “assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale” (Legge 104/92, art. 13, c. 3);
- “servizi di supporto organizzativo” per alunni con handicap (D.Lgs 112/1998, art. 139);
Nella prassi e nella dottrina, questa figura viene chiamata:
- assistente all’autonomia e alla comunicazione,
- assistente educativo,
- assistente ad personam.
Secondo la giurisprudenza e le linee interpretative, si tratta di un operatore socio-educativo che:
- facilita la comunicazione dello studente con disabilità con docenti, compagni e contesto scolastico;
- sostiene lo sviluppo di autonomie personali e sociali (spostarsi, organizzarsi, partecipare alle attività, gestire materiali);
- media la relazione tra alunno, gruppo classe, famiglia e operatori dei servizi;
- collabora alla progettazione educativa all’interno del PEI, in raccordo con docenti curricolari, docente di sostegno e altri professionisti.
È distinto:
- dall’insegnante di sostegno, che ha responsabilità didattica e fa parte dell’organico del Ministero;
- dal personale ATA/collaboratori scolastici, che si occupano principalmente dell’assistenza di base e igienico-personale.

4. Requisiti e specifiche richieste
Un punto importante: la Legge 104/92 non definisce nel dettaglio titolo di studio e profilo professionale dell’assistente ad personam.
Questi aspetti sono normalmente regolati da:
- leggi regionali su integrazione scolastica e servizi alla persona;
- regolamenti e bandi di Comuni, Province/ Città metropolitane;
- contratti con cooperative sociali che gestiscono il servizio per conto degli enti locali.
Tuttavia, dalla prassi amministrativa e dagli atti di indirizzo emergono alcuni requisiti ricorrenti:
- titolo di studio in ambito socio-educativo/psico-pedagogico;
- formazione specifica su disabilità, comunicazione aumentativa, disturbi del neurosviluppo, ecc.;
- competenze di lavoro di rete (scuola, servizi sanitari, sociale, famiglia);
- capacità di progettazione educativa coerente con PEI e documentazione scolastica.
Dal punto di vista pedagogico, l’assistente ad personam non è un “aiutante generico”, ma un professionista dell’educazione che opera su:
- autonomia personale (muoversi, orientarsi, usare strumenti, gestire tempi);
- autonomia sociale (interagire con i pari, partecipare alla vita di classe, rispettare regole condivise);
- canali comunicativi (lingua verbale, LIS, CAA, dispositivi comunicativi, ecc.).

5. Funzioni operative: cosa fa concretamente a scuola
Raccogliendo quanto emerge dalla normativa e dalle interpretazioni, possiamo sintetizzare le funzioni principali dell’assistente ad personam:
1. Supporto all’autonomia personale
- aiuta lo studente negli spostamenti interni, nella gestione di materiali e ausili;
- promuove la capacità di orientarsi negli spazi, usare segnaletica e strumenti compensativi.
2. Mediazione della comunicazione
- facilita la comprensione di messaggi orali e scritti, adattando linguaggio e supporti;
- in caso di disabilità sensoriali, può operare come facilitatore per LIS, Braille, strumenti tecnologici di comunicazione.
3. Integrazione nel gruppo classe
- sostiene la partecipazione alle attività collettive;
- promuove la relazione tra pari, contrasta l’isolamento, media eventuali conflitti;
- favorisce una didattica cooperativa che valorizzi la presenza dell’alunno con disabilità.
4. Collaborazione alla progettazione educativa
- partecipa ai momenti di confronto per il PEI, portando il punto di vista osservativo sul funzionamento quotidiano dello studente;
- contribuisce alla definizione di obiettivi concreti di autonomia e partecipazione;
- documenta interventi e progressi, in raccordo con docenti e servizi.
5. Lavoro in rete con famiglia e servizi
- dialoga with la famiglia (nei limiti del mandato dell’ente e della scuola);
- collabora con operatori sanitari e sociali, favorendo la coerenza tra intervento scolastico ed extra-scolastico.
Un punto delicato: l’assistente ad personam non sostituisce l’insegnante nel ruolo didattico. Il suo focus non è la “lezione”, ma la possibilità per l’alunno di accedervi e partecipare, lavorando sugli aspetti funzionali, relazionali e comunicativi.

6. La prospettiva pedagogica: non “ombra”, ma facilitatore di partecipazione
Spesso, nel linguaggio comune, l’assistente ad personam finisce per essere una “ombra”. Dal punto di vista pedagogico e normativo, però, è più corretto parlare di:
- mediatore dell’autonomia,
- facilitatore di contesti inclusivi,
- professionista socio-educativo.
L’obiettivo prioritario, come emerge dall’impianto della Legge 104/92 e dalle Linee guida per l’integrazione degli alunni con disabilità, è la partecipazione piena e significativa alla vita della classe, non solo la mera presenza fisica.
Questo significa che:
- l’assistente lavora per rendere se stesso progressivamente meno necessario, aumentando le autonomie dello studente;
- interviene non solo sul singolo, ma anche sul contesto: organizzazione degli spazi, tempi, materiali, modalità di interazione in classe;
- la sua azione deve essere pensata e verificata dentro il PEI, in coerenza con il progetto di vita della persona.

7. Riferimenti normativi essenziali
Per chi vuole approfondire, ecco i principali riferimenti citati:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 3, art. 12, art. 13 – “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”.
- DPR 24 luglio 1977, n. 616, art. 42 – “Assistenza scolastica” (attribuzione agli enti locali delle funzioni di assistenza scolastica).
- DPR 24 febbraio 1994 – Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap (Diagnosi Funzionale, PDF, PEI).
- D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, art. 139 – Conferimento agli enti locali dei servizi di supporto organizzativo per l’istruzione, inclusa l’assistenza per alunni con handicap.
Approfondimenti ministeriali e dottrinali su assistenza all’autonomia e comunicazione e ruolo degli enti locali.


twitter
facebook
linkedin

Informativa sulla privacy

Informativa sui Cookie

Informativa legale

Sede legale: Zuri frazione di Ghilarza (OR ) - CAP 09074 - Via Tripoli 10

Psicologo dello Sviluppo e Dinamico Relazionale - Albo degli Psicologi della Sardegna n° 2552

Psicoterapeuta della Gestalt

Pedagogista - Professionista disciplinato ai sensi della legge 4/2013 e 205/2017
Tel. 345 0818417 | email: cavagnapierpaolo@gmail.com | pec: pierpaolo.cavagna.302@psypec.it

C.F.: CVGPPL78R23B988F | P.IVA: 01088190952


twitter
facebook
linkedin

Informativa sulla privacy

Informativa sui Cookie

Informativa legale