Aprire uno studio associato o una società tra professionisti

Aprire uno studio associato o una società tra professionisti

Aprire uno studio associato o una società tra professionisti

Buongiorno dottor Cavagna, le scrivo perché sto vivendo una grande difficoltà e lei è sempre molto preparato rispetto alla nostra professione e alle regole che la normano quindi spero di poter trovare in lei un buon consiglio. Sono alla ricerca di una possibilità per aprire uno studio associato o una società tra professionisti con una collega Psicologa ma la legge impedisce l'unione tra professionisti appartenenti ad un albo e professionisti non appartenenti. Lei sa di qualche possibilità? Io ho la formazione come Pedagogista (L85) e sono anche Pedagogista Clinico. Esiste la possibilità eventualmente per noi di entrare nell'albo Lorenzin (so che è solo educatori sanitari ma parlavano di qualche possibilità che non mi è chiara). La ringrazio fin d'ora per una sua eventuale risposta e mi scuso per il disturbo.

Giulia

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Buongiorno Giulia.

Le rispondo in due parti, in modo da rendere il discorso più scorrevole. Inizio dalla possibilità per educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti di ingresso nell’albo dei Tecnici sanitari radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Come lei ben saprà educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti rientrano tra le professioni non ordinistiche, così come definite dalla legge 14 gennaio 2013, n° 4 Disposizioni in materia di professioni non organizzate. In virtù di tale classificazione e, soprattutto, del fatto che educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti non siano riconosciuti come professioni ed arti sanitarie, ne è precluso l’accesso in via definitiva.

L’unico modo per poter accedere all’albo TSRM sarebbe che educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti venissero riconosciuti come professioni sanitarie. Cosa che io auspico da tempo.

Qui le indico l’URL per visionare la legge 4/2013:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/01/26/13G00021/sg 

Passo al quesito sulla possibilità di associarsi in studio multiprofessionale con un professionista appartenente ad una professione protetta.

L’esercizio in forma associata delle professioni protette è espressamente disciplinata dall’art. 10 della legge 12 novembre 2011, n° 183 (legge di stabilità per il 2012), e dal successivo decreto attuativo (DM n.35 dell’8 febbraio 2013).

Tale normativa ha abrogato la Legge 23 novembre 1939, n° 1815 che disciplinava gli studi associati di assistenza e di consulenza, che prevedeva espressamente il divieto di svolgere attività professionali protette sotto qualsiasi forma societaria diversa dallo studio associato.

In questo modo il legislatore voleva impedire che dietro allo schermo societario operassero persone non abilitate all’esercizio dell’attività professionale.

L’alternativa più recente, in termini temporali, rispetto alla possibilità di costituire uno studio associato è la Società tra professionisti, in sigla STP.

Le Società tra Professionisti permettono l’associazione fra lavoratori appartenenti alle cosiddette professioni protette o riconosciute, quelle cioè che sono tutelate da un ordine professionale, un collegio e/o un albo specifico. Rientrano tra le professioni protette gli psicologi.

Le STP sono regolamentate dall’art. 10 della Legge 12 novembre 2011 n° 183 e dal successivo decreto attuativo DM Giustizia n° 34 del 08/02/2013.  

La STP può assumere diverse forme giuridiche, tra cui anche una SRL, può prevedere lo svolgimento di diverse attività professionali e può avere pertanto un carattere multidisciplinare.

Tuttavia la normativa è piuttosto fumosa a tal proposito, soprattutto dove indica che i professionisti non iscritti ad un albo professionale possono svolgere eslusivvamente prestazioni tecniche, oppure partecipano solo a titolo di investimento.

Già da questo può intuire come le sia indispensabile il supporto di un ottimo dottore commercialista che la sappia indirizzare e supportare.

Va da sé, inoltre, che la gestione di una STP può risultare piuttosto onerosa e, pertanto, la sua costituzione va valutata con un preciso business plan in fase di start up.

Le indico gli URL per la legge 12 novembre 2011 n° 183:

https://www.gazzettaufficiale.it/gunewsletter/dettaglio.jsp?service=1&datagu=2011-11-14&task...

e del D.M. 34/2013:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/04/06/13G00073/sg

Spero si esserle stato utile.

Pier Paolo