Lavorare negli asili nido con la L19: ma si può?

Lavorare negli asili nido con la L19: ma si può?

Lavorare negli asili nido con la L19: ma si può?

Salve! Sono una studentessa della facoltà di educazione sociale e tecniche dell'intervento educativo (scienze dell'educazione L-19) dell'università di Lecce. Ho un dubbio riguardo gli sbocchi lavorativi e mi chiedevo se, tra questi ultimi, è ancora presente quello di lavorare negli asili nido dopo la riforma Iori, la ringrazio in anticipo!

A.

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Buongiorno A.

Partiamo da una doverosa precisazione: non esiste alcuna riforma Iori. Esiste la legge 205/17 che definisce i profili professionali di educatori professionali sociopedagogici e pedagogisti.
Purtroppo si assiste sempre più alla routine nel definire la legge di settore come legge Iori o riforma Iori. È un po’ come parlare della riforma Cavagna o della legge Cavagna. Inesistente.

Detto ciò le rispondo che il problema è sorto a causa del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073) (GU Serie Generale n.112 del 16-05-2017 - Suppl. Ordinario n. 23) entrata in vigore il 31/05/2017, il quale nell’articolo 4, comma 1, punto e), e nel successivo articolo 14, comma 3 stabilisce che i titoli di studio idonei per essere educatrice di Nido d’infanzia e altri Servizi per l'Infanzia a partire dall’anno educativo 2019/2020, indicando esplicitamente:

  1. Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione (classe L19) con “indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia
  2. Laurea quinquennale a ciclo unico in Scienze della Formazione Primaria, “integrata da un corso di specializzazione per complessivi 60 crediti formativi universitari, da svolgersi presso le università”.

Paradossalmente chi ha conseguito un diploma di studio o altro titolo nell’intervallo tra il 31/05/2017 e la data di avvio dell’anno scolastico 2019/2020, per accedere alla professione di educatore nei servizi per l’infanzia si è trovato nella obbligatorietà di iscriversi ad una Università per conseguire una delle due lauree previste dal DLgs 65/2017 a partire da settembre 2019.

Il Decreto Ministeriale 378 del 9 maggio 2018 e relativa Circolare Interpretativa del 08/08/2018, che riporta il parere dell’Ufficio legislativo del MIUR, rimedia al problema generato dal DLGS 65/17 dalla data di entrata in vigore fino all'avvio dell'anno scolastico 2019-20, e considera anche il problema di chi si è laureata in L-19 "generica", cioè non ad indirizzo specifico per i servizi educativi all'infanzia.

La Circolare ribadisce che “Pertanto, si fa presente che, fino all’attivazione dei percorsi di laurea L-19 ad indirizzo specifico, di cui alla Tabella B del decreto ministeriale n. 378/2018 e dei corsi di specializzazione per laureati in scienze della formazione primaria, di cui al medesimo decreto, continuano ad avere validità ai fini dell’accesso alla professione di educatore per i servizi educativi i titoli riconosciuti in precedenza validi dalle normative regionali.”

Tracciando un sunto finale, dunque, prima del 31/05/2017 sono validi e continuano ad aver valore i titoli già previsti nelle leggi regionali esistenti a quella data; dopo, sono necessarie le due lauree ad indirizzo specifico.

Spero di averle charito il dubbio.

Pier Paolo