Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

Il lavoro in prestazione occasionale & la ritenuta d'acconto: come fare?

Gent.mo Pier Paolo, mi chiamo Monica, sono una corsista del Master in Pedagogia Clinica che si sta svolgendo presso lo Studio Psico-Pedagogico Kromata, a Brescia.
Ho partecipato tempo fa al suo workshop sulla libera professione, ma al momento ho necessità di informazioni per superare l'impasse in cui mi trovo.

Provo a descriverle la mia situazione, nella speranza che lei possa darmi qualche dritta.
Lavoro come educatrice in un Centro per anziani con demenze di varia origine, ormai da 16 anni.
Fino al 2007, anno in cui ho messo su famiglia, ho tenuto i piedi in due e più scarpe come si suol dire, ossia lavoravo per diversi datori di lavoro, per lo più in co.co.co. o a progetto. Ho collaborato con la scuola, con Cooperative etc.

Attualmente sono assunta a tempo pieno e indeterminato nel Centro per anziani di cui sopra.
Da circa un anno ho chiesto un part time temporaneo che mi scade a fine giugno, con l'obbiettivo di lavorare in libera professione. Non mi sono aperta la partita iva, ma ho collaborato con Prestazione occasionale con un Centro di Formazione Professionale e in Corsi Regionali, come Pedagogista, e, da qualche mese, ho iniziato a lavorare a casa, occasionalmente, con minori che hanno difficoltà scolastiche ( così definiti dai genitori almeno), e sto pian piano assaggiando l'idea di mollare gradualmente il lavoro fisso:))) per intraprendere la libera professione. Vorrei però poterlo fare gradualmente, il mutuo va pagato e vorrei evitare il divorzio, pertanto la mia domanda, vado dritta al punto dopo questa mia non richiesta autobiografia è:

Se io volessi regolarizzare la mia posizione e lavorare con prestazione occasionale anche con i privati come devo fare? Come funziona la ritenuta del 20%? Nel suo e-book questo argomento è trattato brevemente e affronta soltanto l'ipotesi del lavoro occasionale con Istituzioni ma non con privati. Può aiutarmi? Ha qualche prezioso consiglio da darmi?

La saluto cordialmente e le porto la mia sincera ammirazione per la sua competenza e il suo operato professionale ( la captatio benevolentiae mi sarà perdonata?)

 
dott.ssa Monica
Pedagogista, Educatore pre-neonatale

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Buongiorno Monica
assolutamente si. Vediamo di darle una mano.
Dunque, nella versione originaria di Professione pedagogista. Manuale per l'avvio della libera professione, il discorso del lavoro autonomo di tipo occasionale era trattato brevemente per un motivo molto semplice: non esisteva ancora la possibilità attuale. Ossia, il governo lo osteggiava fortemente.
Da qualche mese le regole sono cambiate. E adesso le dico in che modo e che possibilità le si prospettano:


Il lavoro autonomo occasionale 2019

Con l’entrata in vigore del decreto attuativo del Jobs Act D.Lgs 81/2015 dal 25 giugno 2015 non è più possibile instaurare nuovi contratti a progetto. Inclusi i cosiddetti mini cococo.

In contemporanea, però, è stato varato un aggiornamento un aggiornamento della collaborazione occasionale, rendendola ancor più appetibile in fase di avvio della libera professione, nel momento in cui non si consiglia di aprire in tempi brevi la partita IVA, oppure ci si voglia sperimentare sul campo prima di passare da un profilo subordinato ad uno autonomo.

Vediamo di seguito le caratteristiche salienti: per prima cosa il lavoratore autonomo sprovvisto di partita IVA, dietro corrispettivo pattuito tra le parti, si impegna a compiere un servizio, attraverso il proprio lavoro e senza vincolo di organizzazione e subordinazione da parte del committente, emettendo al contempo una ricevuta di prestazione occasionale.

Ma quali caratteristiche deve avere questo lavoro autonomo occasionale?

In effetti si tratta di una riproposizione della norma originaria, in vigore cioè prima della Legge Biagi, regolata dall’art. 2222 del Codice Civile: la prestazione d’opera. Essa prevede che:

1.       Non vi siano vincoli di orari, cioè il committente non può imporre un orario di lavoro al professionista che sceglierà sempre autonomamente quando prestare l’opera.

2.       Libertà nella scelta delle modalità tecniche di esecuzione del lavoro da parte del professionista, ossia il committente non può decidere come debba essere svolto il lavoro.

3.       Raggiungimento di un risultato, per cui -di fatto- ciò che deve garantire il professionista è l’obiettivo finale.

4.       Compenso determinato in funzione dell’opera eseguita, e quindi privo del carattere della periodicità.

5.       Assunzione del rischio economico da parte del lavoratore, ossia significa che se il servizio non viene realizzato o viene realizzato in modo non conforme a quanto convenuto nel contratto il professionista non verrà retribuito.

6.       Unicità della prestazione, per la quale il professionista riceve un unico incarico anche se l’assolvimento richiede di compiere diverse funzioni in un arco di tempo esteso.

 

La disciplina delle prestazioni occasionali è stata introdotta dalla Legge 30/2003 (legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), modificata dalla «Legge Biagi» e in ultimo dalla «Legge Fornero».

Con la Legge Biagi, tuttavia, venero introdotto anche dei limiti considerevoli:

a.       Durata del rapporto con lo stesso committente non superiore a 30 giorni annui;

b.       Compenso non superiore ad € 5.000 per ogni committente.

Questi limiti sono stati abrogati con l’entrata in vigore del Jobs Act che ha riportato la gestione sotto l’articolo 2222 del Codice Civile.

 

Il contratto nel lavoro autonomo occasionale 2019

Nella prassi, quando si svolge una prestazione occasionale spesso ci si accorda verbalmente sena stipulare alcun accordo scritto. Personalmente sconsiglio fortemente questa prassi che, benché accettata dalla legge, conduce con sé alcuni lati oscuri. Il primo è che verba volant, scripta manent. E al termine del lavoro potreste dover discutere con la committenza sull’importo pattuito, i risultati attesi, e tante altre cose rognose e fastidiose. Il secondo è che potreste incontrate qualche difficoltà nell’inserire l’opera prestata nel curriculum vitae per mancanza di una pezza giustificativa. È pur vero che avrete in mano la ricevuta finale, ma con un contratto scritto sarà tutto molto più semplice. Anche per voi, a distanza di anni, quando dovrete rimettere mano al vostro curriculum e ricostruite la vostra carriera.

Pertanto il mio consiglio è di stipulare un contratto scritto, che indichi chiaramente almeno le seguenti voci:

·         una dettagliata descrizione dell’attività oggetto della prestazione

·         il compenso e le modalità di saldo

·         la possibilità di recesso anticipato

La ricevuta per il lavoro autonomo occasionale 2019

Il professionista che effettua la prestazione occasionale di lavoro autonomo è tenuto a rilasciare al soggetto committente della prestazione, una ricevuta «non fiscale».

La ricevuta dovrà riportare i seguenti elementi obbligatori:

·         I dati personali del professionista (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo della sede legale, titolo).

·         Le generalità del committente (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo della sede legale).

·         La data e il numero progressivo d’ordine della ricevuta (ogni 1^ gennaio si riparte da capo, es. ricevuta 01 del 01/01/2019).

·         Il corrispettivo lordo concordato.

·         La ritenuta d’acconto (pari al 20% calcolato sul compenso lordo).

·         L’importo netto che verrà corrisposto dal committente.

 

La ritenuta d’acconto per il lavoro autonomo occasionale 2019

Sui vari gruppi di educatori professionali socio-pedagogici e pedagogisti, di cui la rete è invasa, spesso si legge di balzani contratti stipulati tramite ritenuta d’acconto. Un po' come parlare di unicorni rosa e Santo Graal.

Chiariamo subito cosa sia questa famigerata ritenuta d’acconto: in pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all’Agenzia delle Entrate per conto del soggetto che presta la propria attività professionale.

Sono tasse! Calcolate sul 20% del compenso lordo richiesto per la prestazione.

Va da sé che affermare di stipulare un contratto con ritenuta d’acconto equivale a non aver capito assolutamente nulla della tematica.

Attenzione però! La ritenuta d’acconto deve essere applicata soltanto nel caso in cui la prestazione occasionale è svolta nei confronti di sostituti di imposta. E cosa saranno mai questi strani personaggi?

Ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 600/7 sono sostituti di imposta:

Imprese e professionisti (che però non applicano il regime forfettario! Sennò sono esenti.).

Le Società di persone e di capitali (Spa, Srl, Sapa, Snc, Sas)

Le Associazioni ed enti di ogni tipo (associazioni che svolgono attività soprattutto in campo culturale o artistico, Organizzazione di volontariato (Odv), Associazioni di promozione sociale, ONLUS incluse le cooperative, Associazioni sportive dilettantistiche).

Condomini (doveste mai rendere una prestazione educativa a un condominio…).

 

La ricevuta per il lavoro autonomo occasionale 2019

Al termine del vostro sudato lavoro, dovrete dare al vostro committente la ricevuta per la prestazione resa.

In cambio lui vi salderà. Insomma, uno dei momenti più commoventi del racconto.

Per la compilazione della ricevuta per prestazione occasionale è necessario prestare attenzione alla data da attribuire alla ricevuta. La data deve essere obbligatoriamente quella in cui il professionista ha ricevuto il compenso da parte del committente. Questo perché la ricevuta ha la funzione di certificare al committente l’avvenuto pagamento della prestazione richiesta. Quindi se voi emettete la fattura prima del saldo, il committente truffaldino potrebbe benissimo non pagarvi, visto che ha già in mano una certificazione del saldo da parte sua.

Un paio di notazioni interessanti: la prestazione occasionale non è soggetta al regime IVA a norma dell’ex art. 5, comma 2, D.P.R. 633/72. Cioè? Cioè non pagate l’IVA! Il che rende la transazione economicamente molto vantaggiosa considerando che, in caso contrario, dovreste sottrarre dall’importo lordo un ulteriore 22%.

Altro elemento: per la corretta compilazione della ricevuta, se si supera la soglia di €. 77,47, e solo in questo caso, è necessaria l’apposizione della marca da bollo da €. 2,00.

La marca da bollo deve riportare una data anteriore rispetto a quella di emissione della ricevuta. Altrimenti si incorrerà in sanzione. Per ultimo, l’importo della marca da bollo può essere chiesto a rimborso al committente della prestazione. Cioè, la paga lui!

 

La disciplina fiscale per il lavoro autonomo occasionale 2019

Ai fini fiscali, il reddito derivante da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei «redditi diversi» in base all’articolo 67, comma 1, lettera l, del DPR n. 917/86.

I redditi da lavoro autonomo, quindi inclusi quelli derivanti da attività occasionali, si determinano, secondo quanto disciplinato dall’articolo 71, comma 2, del DPR n. 917/86.

In pratica il calcolo è dato dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Da un punto di vista dichiarativo, i redditi derivanti da prestazioni occasionali devono essere indicati:

·         Nel quadro D del modello 730 oppure,

·         Nel quadro RL del modello Redditi Persone Fisiche.

Sia che si presenti il 730 piuttosto che il modello Redditi, quindi, è necessario indicare nell’apposito quadro l’importo del reddito lordo percepito e dell’eventuale ritenuta d’acconto subita.

In questo modo il reddito percepito sconterà la tassazione IRPEF, facendo cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (eventuale lavoro dipendente, altro lavoro autonomo).

Un aspetto importante riguarda la possibilità di essere esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La possibilità riguarda i soggetti che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale sotto i € 4.800 lordi annui.

In questo caso, il reddito può non essere indicato in dichiarazione. Infatti, fino al raggiungimento di questa soglia, vi è una specifica detrazione IRPEF che abbatte totalmente l’imposta dovuta.

Tuttavia, il mio consiglio è quello di presentare comunque la dichiarazione dei redditi: infatti, se il committente (o i committenti) hanno operato delle trattenute sul tuo compenso, potrai recuperare le somme trattenute soltanto attraverso la presentazione della dichiarazione dei redditi.

In tal caso, infatti, le ritenute in eccesso effettuate si trasformano in crediti d’imposta. Crediti che potranno essere sfruttati in compensazione dal lavoratore. Cioè, sull’ammontare complessivo delle tue tasse, quanto ti è stato già trattenuto ti verrà reso.

 

Il lavoro autonomo occasionale 2019: iscrizione alla gestione separata e contributi previdenziali

In base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 200, nel caso in cui il prestatore di lavoro occasionale raggiunga nell’anno la soglia di € 5.000 lorde di prestazioni c’è l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS. Con il contestuale obbligo del versamento contributivo.

La soglia di € 5.000 lorde si conteggiata:

·         Prendendo a riferimento solo le prestazioni occasionali.

·         Sommando tutti gli importi lordi incassati nell’anno fino a quel momento.

·         Considerando tutti i committenti.

·         Escludendo tutti i redditi di altre categorie (es. il lavoro dipendente).

I contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei € 5.000.

L’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata è a carico del committente e nasce nell’anno in cui il lavoratore supera il predetto limite di compensi. Pertanto, i lavoratori autonomi occasionali con compensi fino a € 5.000 nell’anno solare non sono obbligati né all’iscrizione alla Gestione Separata né al versamento di contributi previdenziali.

Per i professionisti che superano la soglia di esenzione, l’imponibile previdenziale è costituito dal compenso lordo erogato al lavoratore, che supera la soglia annua di € 5.000. Compenso dal quale devono essere dedotte eventuali spese poste a carico del committente e risultanti dalle ricevute.

I lavoratori interessati devono comunicare tempestivamente ai propri committenti il superamento della soglia di esenzione e, solo per la prima volta, iscriversi alla Gestione. Questo a meno che non si tratti di soggetti già iscritti.

Nella ricevuta il professionista si vedrà applicare la ritenuta previdenziale pari ad 1/3 del contributo dovuto. I restanti 2/3 di contributo sono direttamente a carico del datore di lavoro.

Al fine di permettere al committente di effettuare correttamente le trattenute previdenziali è necessario che il lavoratore comunichi allo stesso che a breve supererà la soglia annua di € 5.000 per tutti i committenti. In questo modo il committente sarà a conoscenza di dover effettuare i versamenti contributivi per la quota a lui spettante.

Se la comunicazione da parte del professionista non avviene non vi è alcuna responsabilità da parte del committente.

In questo caso il lavoratore dovrà versare autonomamente tutti i contributi previdenziali dovuti, compresi quelli del committente, nella sua dichiarazione dei redditi. Quindi i 3/3.

Il superamento della soglia di € 5.000 non implica minimamente l’apertura della Partita IVA. Altra leggenda metropolitana da sfatare.

L’obbligo di apertura della partita IVA è indipendente dal volume di compensi raggiunto.

La Partita IVA si apre quando una attività professionale diventa abituale e continuativa nel tempo.


Il testo è tratto da Professione Pedagogista. Manuale per l'avvio della libera professione. Seconda edizione. In corso di pubblicazione.


Spero di aver risposto in maniera esaustiva alle sue domande.


Pier Paolo