CTU & CTP per un pedagogista: come accedere?

CTU & CTP per un pedagogista: come accedere?

CTU & CTP per un pedagogista: come accedere?

Buongiorno, volevo chiederle un'informazione. Io sono laureata alla triennale in Sociologia e magistrale in Scienze Pedagogiche, potrei fare richiesta come consulente CTU e CTP? Se sì, mi saprebbe indicare l'iter? La ringrazio e mi scuso per il disturbo.

Valentina

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Buongiorno Valentina

Assolutamente nessun disturbo. Anzi, la ringrazio per avermi posto la domanda. Penso possa essere di interesse comune. Allora vediamo un po' di risponderle per prima cosa al sì/no. E qui è facile: sì!

Lei è in possesso di una laurea magistrale (LM), quindi può presentare domanda per ricoprire i ruoli di CTU e CTP. Se avesse avuto solo la triennale, avrebbe potuto aspirare esclusivamente al ruolo di CTP. Vediamo, adesso, di chiarire cosa si nasconda dietro i due acronimi, per poi definire le modalità di accesso ai due ruoli.

CTU è un acronimo che sta per Consulente Tecnico d’Ufficio e si riferisce a quella figura di perito che lavora al fianco del Giudice e presta la sua opera di consulenza sulla base di quando definito dall’art.61 del Codice di Procedura Civile. Il CTU riceve l’incarico dal Giudice, dopo aver elaborato dei quesiti utili a chiarire le posizioni delle parti, li sottopone al CTU che ha il compito di rispondere a tali quesiti in maniera precisa e dettagliata attraverso un elaborato definito Consulenza Tecnica d’Ufficio.

CTP sta per Consulente Tecnico di Parte. Esso è un esperto nominato dalle parti in causa e non dal giudice. Si tratta di un libero professionista, esperto di determinate materie, in genere tecnico-scientifiche, a cui le parti di un processo si rivolgono per chiarire le dinamiche o per fare perizie. Il suo lavoro affianca quello del perito o CTU a cui può opporre osservazioni, critiche e valutazioni personali.

La figura del Consulente Tecnico di Parte è disciplinata dall’art. 201 del codice di procedura civile: “Il giudice istruttore, con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico.

Il consulente della parte, oltre ad assistere a norma dell’articolo 194 alle operazioni del consulente del giudice, partecipa all’udienza e alla camera di consiglio ogni volta che vi interviene il consulente del giudice, per chiarire e svolgere, con l’autorizzazione del presidente, le sue osservazioni sui risultati delle indagini tecniche”.

Per chiarire meglio analogie e differenze le propongo uno schema riassuntivo:

CTU CTP
E’ un Pubblico Ufficiale. Non è un Pubblico Ufficiale.
Ha un ruolo di garanzia. Ha un incarico di tipo contrattuale.
Presta giuramento di verità e di svolgere l’incarico bene e fedelmente. Non presta alcun tipo di giuramento.
Il suo compenso è determinato da tariffe. Il suo compenso è pattuito con il suo cliente in modo libero.
Ha accesso a documenti conservati in Pubblici Uffici, in forza del suo mandato. Non può avere accesso a documenti conservati in Pubblici Uffici solo in forza del suo mandato.
Deve dire sempre il vero e non può mai dire il falso. Non può mai dire il falso, ma potrebbe tacere il vero: non è obbligato a dire cose che potrebbero danneggiare il proprio cliente.
E’ pagato dalla parte (o dalle parti) che il Giudice indica nel Decreto di Liquidazione: per il suo pagamento vige, in ogni caso, il principio dell’obbligazione in solido tra le parti. E’ pagato dal suo cliente ma, all’esito della causa, il Giudice potrebbe disporre il suo pagamento a carico della parte che soccombe.
Appartiene al registro dei CTU del Tribunale. Non è necessario che appartenga ad alcun registro.
Non può dare pareri. Può dare pareri.
Persegue la Verità. Tutela il suo cliente, perseguendo la Verità.
Può essere nominato solo nei tempi e nei modi descritti dal Codice di Procedura Civile. Può essere nominato in qualunque momento.

 

A questo punto le sarà chiaro, almeno in linea teorica, l’accesso alle due posizioni:

CTU, lo nomina il giudiceCTP, l’incarico è assegnato tramite contratto di prestazione d’opera con lo studio legale di una delle parti in causa.

Quindi, mentre nel secondo caso dovrà prendere contatto direttamente con uno studio legale presentando la sua proposta di collaborazione, nel primo caso dovrà collegarsi al sito web del suo tribunale di residenza.

Li dovrà rintracciare la sezione Iscrizione al RegIndE per i CTU, o simile, e scaricare la documentazione richiesta.

Come saprà i pedagogisti non hanno un Albo professionale di afferenza e sono regolamentati alla Legge n.4/2013 che ha riformato le professioni non organizzate in ordini o collegi. Pertanto non le verrà richiesta l’iscrizione all’albo, bensì l’iscrizione ad una associazione di categoria e, in alcuni casi, una specifica formazione post-laurea in ambito psicologico Giuridico-Forense e un minimo di 2 anni di esperienza.

Personalmente a ciò mi sento di aggiungere un tirocinio a carattere teorico/pratico in affiancamento ad un CTU e/o CTP. Il ruolo che andrà a ricoprire è estremamente delicato e dalle sue osservazioni il giudice partirà per modificare il corso di vita un minore, una Persona, un nucleo familiare.

Quindi tanta tanta prudenza, tanta tanta responsabilità, tanta tanta deontologia e una solidissima base teorica e metodologica alle spalle.

La saluto cordialmente.

Pier Paolo